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18/01/2018
Trasmissione dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Accreditamento
L'obbligo introdotto in capo agli operatori sanitari relativo alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie erogate ai propri clienti viene assolto tramite un software specifico messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, presso il quale è necessario preventivamente accreditarsi con apposite credenziali e all'interno del quale vengono comunicati tutti i dati (fattura per fattura) relativi ai proprio clienti e alle prestazioni cliniche agli stessi erogate.
Sul sito www.sistemats.it è attivo il link per l'accreditamento degli psicologi.
Per detto accreditamento, a cui ogni Psicologo deve provvedere personalmente, è necessario, in sintesi, essere in possesso della casella PEC, che viene richiesta nella compilazione del modulo online, unitamente a dati personali, partita IVA, tessera sanitaria e iscrizione all'Albo.
Il Sistema TS effettua la verifica della richiesta di accreditamento, accedendo agli elenchi messi a disposizione dal Ministero della Salute e dagli Ordini professionali:
Scadenza Invio
La scadenza per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Precisiamo che tale trasmissione può essere effettuata in qualsiasi momento durante l'anno di riferimento, sia a scaglioni che a singola fattura. L'importante è rispettare il termine ultimo del 31 gennaio successivo, entro il quale dovrà essere terminata la trasmissione di quanto di competenza dell'anno precedente.
Informativa ai Clienti
Il cliente/paziente può esercitare il diritto di opposizione all'invio telematico delle fatture da parte del professionista, che dovrà escludere le stesse dall'invio telematico.
In caso di opposizione da parte del paziente, lo Psicologo deve annotare sia sulla propria copia che sull'originale della fattura da consegnare al paziente la seguente dicitura:
"FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II." (Per praticità si suggerisce di far predisporre un timbro con questa frase da apporre sulle fatture).
Si consiglia, inoltre, di esporre un cartello nello studio per informare preventivamente i clienti di detto obbligo (vedi facsimile allegato).
Altri Soggetti obbligati
Per completezza si precisa che, oltre agli Psicologi liberi professionisti che operano in modo autonomo, sono obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie in oggetto anche le Società Tra Professionisti (STP), in qualunque forma costituite, e ogni Ente o Struttura autorizzata, seppur non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Quando si parla di soggetti "autorizzati" la legge si riferisce a soggetti (qualunque sia la struttura giuridica sottostante) che operano nell'ambito sanitario in base ad una qualche forma di autorizzazione rilasciata da Regione, Asl o Comune.
Da ciò si deduce che per i soggetti che effettuano prestazioni considerate sanitarie, ma che non hanno (per natura dell'attività svolta) necessità di richiedere un'autorizzazione, resta precluso l'accreditamento diretto al Sistema TS.
Il sistema TS riferisce che ha previsto la possibilità per gli studi associati tra psicologi di procedere all'invio delle spese sanitarie tramite l'accreditamento del Legale Rappresentante (sempre che costui sia accreditabile), le cui credenziali vengono utilizzate per l'invio di tutte le fatture dello studio. All'interno del software è infatti possibile gestire fatture emesse da soggetti con codice fiscale diverso da colui che ha avuto accesso all'accreditamento.
Se lo studio associato non ha un legale rappresentante con sua partita iva accreditabile, allora fisicamente non riesce ad accreditarsi e pertanto non è tenuto alla trasmissione dei dati.
Quanto sopra significa che, sebbene le "strutture non autorizzate" non possano accreditarsi direttamente al Sistema TS, potranno in ogni caso procedere all'invio delle spese sanitarie utilizzando l'accreditamento del Legale Rappresentante per l'accesso al Sistema: all'interno poi della schermata del software da compilare per l'invio dei dati delle singole fatture, verrà invece indicato il codice fiscale della struttura quale soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione.
L'obbligo introdotto in capo agli operatori sanitari relativo alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie erogate ai propri clienti viene assolto tramite un software specifico messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, presso il quale è necessario preventivamente accreditarsi con apposite credenziali e all'interno del quale vengono comunicati tutti i dati (fattura per fattura) relativi ai proprio clienti e alle prestazioni cliniche agli stessi erogate.
Sul sito www.sistemats.it è attivo il link per l'accreditamento degli psicologi.
Per detto accreditamento, a cui ogni Psicologo deve provvedere personalmente, è necessario, in sintesi, essere in possesso della casella PEC, che viene richiesta nella compilazione del modulo online, unitamente a dati personali, partita IVA, tessera sanitaria e iscrizione all'Albo.
Il Sistema TS effettua la verifica della richiesta di accreditamento, accedendo agli elenchi messi a disposizione dal Ministero della Salute e dagli Ordini professionali:
- in caso di esito positivo attribuisce allo Psicologo le credenziali di accesso al Sistema TS, inviandole via PEC;
- in caso negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli Enti di competenza, comunica, sempre via PEC, l'impossibilità al rilascio delle credenziali.
Scadenza Invio
La scadenza per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Precisiamo che tale trasmissione può essere effettuata in qualsiasi momento durante l'anno di riferimento, sia a scaglioni che a singola fattura. L'importante è rispettare il termine ultimo del 31 gennaio successivo, entro il quale dovrà essere terminata la trasmissione di quanto di competenza dell'anno precedente.
Informativa ai Clienti
Il cliente/paziente può esercitare il diritto di opposizione all'invio telematico delle fatture da parte del professionista, che dovrà escludere le stesse dall'invio telematico.
In caso di opposizione da parte del paziente, lo Psicologo deve annotare sia sulla propria copia che sull'originale della fattura da consegnare al paziente la seguente dicitura:
"FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II." (Per praticità si suggerisce di far predisporre un timbro con questa frase da apporre sulle fatture).
Si consiglia, inoltre, di esporre un cartello nello studio per informare preventivamente i clienti di detto obbligo (vedi facsimile allegato).
Altri Soggetti obbligati
Per completezza si precisa che, oltre agli Psicologi liberi professionisti che operano in modo autonomo, sono obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie in oggetto anche le Società Tra Professionisti (STP), in qualunque forma costituite, e ogni Ente o Struttura autorizzata, seppur non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Quando si parla di soggetti "autorizzati" la legge si riferisce a soggetti (qualunque sia la struttura giuridica sottostante) che operano nell'ambito sanitario in base ad una qualche forma di autorizzazione rilasciata da Regione, Asl o Comune.
Da ciò si deduce che per i soggetti che effettuano prestazioni considerate sanitarie, ma che non hanno (per natura dell'attività svolta) necessità di richiedere un'autorizzazione, resta precluso l'accreditamento diretto al Sistema TS.
Il sistema TS riferisce che ha previsto la possibilità per gli studi associati tra psicologi di procedere all'invio delle spese sanitarie tramite l'accreditamento del Legale Rappresentante (sempre che costui sia accreditabile), le cui credenziali vengono utilizzate per l'invio di tutte le fatture dello studio. All'interno del software è infatti possibile gestire fatture emesse da soggetti con codice fiscale diverso da colui che ha avuto accesso all'accreditamento.
Se lo studio associato non ha un legale rappresentante con sua partita iva accreditabile, allora fisicamente non riesce ad accreditarsi e pertanto non è tenuto alla trasmissione dei dati.
Quanto sopra significa che, sebbene le "strutture non autorizzate" non possano accreditarsi direttamente al Sistema TS, potranno in ogni caso procedere all'invio delle spese sanitarie utilizzando l'accreditamento del Legale Rappresentante per l'accesso al Sistema: all'interno poi della schermata del software da compilare per l'invio dei dati delle singole fatture, verrà invece indicato il codice fiscale della struttura quale soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione.
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