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Doccia fredda per i formatori di counselor: la sentenza Zerbetto confermata in appello. I ricorrenti condannati a pagare 15.000 euro. Intanto in parlamento una nuova interrogazione sul tema del counseling.

18/06/2012

E’ finita così. Se il primo grado di giudizio (sentenza 10289/2011) conteneva affermazioni di principio e di merito fondamentali (vedi una presentazione sintetica dei principali contenuti espressi) nel definire la problematicità dell’insegnamento della pratica che prende il nome di counseling a non psicologi, il secondo grado completa l’opera. Un durissimo colpo per i ricorrenti. Questa volta a capitolare sotto la scure della prima sezione d’appello civile del Tribunale di Milano presieduta dal Dott. Antonino De Leo è l’assenza di qualunque ragione per il ricorso, che, detto per inciso, era stato definito dai proponenti ai tempi della colletta per raccogliere contributi per le spese legali “pienamente fondato”. Oggi la risposta (leggi la sentenza completa 250/2012), di cui la sintesi è che “…il Consiglio dell’Ordine ha inteso ribadire la piena applicabilità in sede disciplinare dell’articolo 21 del Codice Deontologico rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero dalla sua mancata applicazione. Trattasi di delibere meramente assertive con le quali il Consiglio dell’Ordine si è limitato a svolgere affermazioni di principio sul significato e l’importanza dell’articolo 21 codice deontologico.” In pratica, nessuno è stato danneggiato, nessun diritto violato, e quindi…? Quindi, conclude il giudice, il pagamento delle spese viene quantificato in 7.500 euro più oneri, che si aggiungono ai 5.000 più oneri del primo grado. Una mazzata, considerando che la speranza dei ricorrenti era proprio quella di poter proteggere i guadagni derivanti dai corsi di counseling venduti, senza alcun rispetto della deontologia professionale e della salute dei cittadini, ai non psicologi.

Contemporaneamente rileviamo che anche il Parlamento sta accorgendosi dell’anomalia e del pericolo costituito da un nuovo modo di presentare il sostegno psicologico (chiamandolo counseling) senza le protezioni e la formazione di base imposta ai professionisti dalla legge 56, ma potendo formare anche diplomati: un mercato formativo infinito per chi ha pochi scrupoli. Alle preoccupazioni espresse a suo tempo dall’onorevole Goisis (leggi) oggi si affiancano quelle dell’onorevole Binetti (leggi l’interrogazione). A quando la parola “fine” al furto della nostra professione da parte dei soliti furbi?

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