Classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili
Al fine dell'individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo può svolgere, la legge non fornisce un'elencazione precisa delle diverse casistiche e attività: in pratica non esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili.
La legge individua soltanto dei criteri "guida" da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedere per estensione ed interpretazione.
Quello che rileva e' la natura OGGETTIVA della prestazione sottostante (e non il cliente/committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa)
La distinzione principale riguarda:
A) prestazioni di natura CLINICA: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72
Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è "tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone" (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Rileva la natura oggettiva della prestazioni indipendemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad esempio le supervisioni rientrano in questa fattispecie, seppur fatturate al collega e non al destinatario finale-paziente privato, oppure le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati.
B) prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 21%)
si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A).
A titolo esemplificativo: consulenze aziendali, ricerche di mercato, CTU in Tribunale, attività di formazione, attivita' da educatore...
Si allega uno schema elaborato sulla base dei criteri sopra individuati e dell'esperienza: si precisa che non si tratta di strumento dell'Agenzia delle Entrate o di allegato alla Legge Iva.
Non è in tal senso esaustivo o da seguire in modo acritico: fornisce solo dei confini entro cui muoversi valutando in base ai criteri esposti.
Si ritiene utile, a titolo di completezza, precisare i riferimenti che portano ad assoggettare le perizie di CTU o CTP a prestazioni NON cliniche, anche quando hanno per oggetto ad esempio una valutazione di tipo clinico.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 14 settembre 2000 relativa al procedimento C-384/98, ha stabilito che l'esenzione per le attività cliniche deve essere circoscritta alle cure prestate alla persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione ecc..
In tal senso, l'attività peritale eseguita da un medico o da uno psicologo su richiesta di un giudice o della parte, deve essere regolarmente soggetta ad iva.
Cito dal testo della sentenza: "Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo osserva inoltre che dalla sentenza della Corte risulta che l'attività di un medico nell'esaminare una questione di paternità e nell 'emettere un parere peritale non rientra nell'ambito dell'esenzione, ma che tuttavia tale attività non ha nulla a che vedere con lo stato di salute di una persona."
Con una serie di sentenze la Corte di Giustizia Europea ha infatti stabilito che se lo scopo prioritario della prestazione sanitaria è quello di fornire un parere richiesto (per poter adottare una decisione che produce effetti giuridici), la prestazione è imponibile ai fini iva.
schema prestazioni esenti e imponibili
Scopri i dettagli leggendo il parere della nostra commercialista
Informazioni utili in merito alla P.IVA e allegati utili
Adempimenti per l'apertura della P.IVA
Aumento dell'Aliquota Ordinaria Iva da 20% a 21%
Informazioni importanti dal nostro commercialista in merito all'aumento dell'IVA
OPL ha lavorato per te producendo una versione mobile del portale www.opl.it e l’applicazione scaricabile gratuitamente dall’apple store per il tuo iPhone e iPad