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Introduzione agli ECM
1. A chi è rivolto l’obbligo ECM?
Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è pertanto il presupposto dell’obbligatorietà ECM, che inizierà dall’anno successivo alla data di prima iscrizione all’Albo (es: data iscrizione all’Albo 03/02/2024, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2025).
Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da maturare. Nè potranno i crediti essere "conservati" per l'anno di effettiva obbligatorietà.
Nel caso ci si iscriva all’Ordine con un triennio ECM già cominciato, escluso sempre l’anno di iscrizione all’Albo in cui non si è ancora in obbligo, andrà svolto solo il numero di crediti residuale del triennio formativo.
Es: mi sono iscritto all’Albo nel 2024. Il triennio ECM vigente 2023-2024-2025, prevede 120 ECM totali. Nel 2024 in base la normativa non ho ancora obbligo di formazione. Andrò pertanto a svolgere solo l’annualità del 2025 per un totale di 40 ECM (la terza parte del triennio).
2. Sono previsti controlli o sanzioni?
Al momento non sono definiti.
3. Come posso acquisire crediti ECM?
In due modalità: corsi accreditati e formazione individuale non accreditata.
tramite corsi accreditati da provider riconosciuti
tramite formazione individuale
La tabella che segue chiarisce meglio i vincoli per ogni tipologia formativa:
4. La formazione individuale
Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. La seguente tabella riassume le varie tipologie:
* Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 80, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 16.
5. La nuova autoformazione ECM
Nella seduta del 24 marzo 2022. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e in tabella seguente riassunte:
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se l’obbligo formativo individuale èpari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti ECM; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 80, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 16 crediti ECM.
6. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo con questa modalità.
7. Come vengono maturati i crediti ECM?
8. Sono previsti esoneri ed esenzioni?
Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.
L’elenco completo degli esoneri e delle esenzioni è riportato nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.
9. Dove vedo la mia situazione crediti?
Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti. L’Ordine ha reso disponibile delle FAQ per facilitare il primo accesso, disponibili a questo link: Il Cogeaps
10. Dopo 90 giorni, non vedo ancora i crediti dei corsi effettuati sul mio profilo Cogeaps: cosa posso fare?
I Provider hanno 90 giorni amministrativi di tempo per inviare il rendiconto dei crediti ECM dei corsi erogati. I 90 giorni con la tipologia di corso FAD asincrono, decorrono dalla data di scadenza amministrativa del corso e non dalla data in cui il singolo professionista ha ottenuto l’attestato ECM. Una volta trascorsa questa tempistica, va atteso l’aggiornamento del portale Cogeaps che potrebbe non essere sempre immediato.
11. Ho difficoltà ad accedere al portale: come faccio?
È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a ecm@cogeaps.it., o telefonando allo 06.164162300 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.
Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche: tecniche, di accesso, per SPID o CIE.
Per dubbi sulla normativa ECM contattare invece l’Ufficio ECM dell’Ordine (ecm@opl.it).
12. Quali corsi ECM offre l’Ordine?
Per visualizzare i corsi gratuiti ECM organizzati dall’OPL, è possibile cliccare sulla pagina Calendario (in continuo aggiornamento).
13. Come certifico al mio datore la mia formazione?
Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine i seguenti due documenti:
14. Dove trovo il nuovo Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario?
Il nuovo Manuale è visibile al seguente link.
15. Voglio approfondire la normativa.
Puoi cliccare sulle nostre FAQ, sulle FAQ dell’Age.Na.S. o inviare una email a ecm@opl.it.
Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è pertanto il presupposto dell’obbligatorietà ECM, che inizierà dall’anno successivo alla data di prima iscrizione all’Albo (es: data iscrizione all’Albo 03/02/2024, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2025).
Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da maturare. Nè potranno i crediti essere "conservati" per l'anno di effettiva obbligatorietà.
Nel caso ci si iscriva all’Ordine con un triennio ECM già cominciato, escluso sempre l’anno di iscrizione all’Albo in cui non si è ancora in obbligo, andrà svolto solo il numero di crediti residuale del triennio formativo.
Es: mi sono iscritto all’Albo nel 2024. Il triennio ECM vigente 2023-2024-2025, prevede 120 ECM totali. Nel 2024 in base la normativa non ho ancora obbligo di formazione. Andrò pertanto a svolgere solo l’annualità del 2025 per un totale di 40 ECM (la terza parte del triennio).
2. Sono previsti controlli o sanzioni?
Al momento non sono definiti.
3. Come posso acquisire crediti ECM?
In due modalità: corsi accreditati e formazione individuale non accreditata.
tramite corsi accreditati da provider riconosciuti
- Formazione residenziale classica (RES-Formazione residenziale)
- Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
- Videoconferenza (RES)
- Training individualizzato (FSC-Formazione sul campo)
- Gruppi di miglioramento (FSC)
- Attività di ricerca (FSC)
- Fad con strumenti informatici / cartacei (FAD-Formazione a distanza)
- E-learning (FAD)
- Fad sincrona (FAD)
- Formazione blended
- Docenza, tutoring in corsi accreditati ECM
tramite formazione individuale
- Tutoraggio individuale
- Studi e ricerche
- Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca
- Attività di formazione individuale all'estero
- Pubblicazioni scientifiche
- Autoformazione
La tabella che segue chiarisce meglio i vincoli per ogni tipologia formativa:
4. La formazione individuale
Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. La seguente tabella riassume le varie tipologie:
* Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 80, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 16.
5. La nuova autoformazione ECM
Nella seduta del 24 marzo 2022. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e in tabella seguente riassunte:
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se l’obbligo formativo individuale èpari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti ECM; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 80, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 16 crediti ECM.
6. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo con questa modalità.
7. Come vengono maturati i crediti ECM?
- I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps una volta concluso il corso. Pertanto l’attestato con i crediti maturati non va inviato al proprio Ordine né caricato sul portale Cogeaps.
- La formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, studi e ricerche, autoformazione, corsi per le attività di ricerca) va inserita dal professionista sul portale Cogeaps e presentando istanza.
8. Sono previsti esoneri ed esenzioni?
Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.
L’elenco completo degli esoneri e delle esenzioni è riportato nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.
9. Dove vedo la mia situazione crediti?
Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti. L’Ordine ha reso disponibile delle FAQ per facilitare il primo accesso, disponibili a questo link: Il Cogeaps
10. Dopo 90 giorni, non vedo ancora i crediti dei corsi effettuati sul mio profilo Cogeaps: cosa posso fare?
I Provider hanno 90 giorni amministrativi di tempo per inviare il rendiconto dei crediti ECM dei corsi erogati. I 90 giorni con la tipologia di corso FAD asincrono, decorrono dalla data di scadenza amministrativa del corso e non dalla data in cui il singolo professionista ha ottenuto l’attestato ECM. Una volta trascorsa questa tempistica, va atteso l’aggiornamento del portale Cogeaps che potrebbe non essere sempre immediato.
11. Ho difficoltà ad accedere al portale: come faccio?
È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a ecm@cogeaps.it., o telefonando allo 06.164162300 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.
Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche: tecniche, di accesso, per SPID o CIE.
Per dubbi sulla normativa ECM contattare invece l’Ufficio ECM dell’Ordine (ecm@opl.it).
12. Quali corsi ECM offre l’Ordine?
Per visualizzare i corsi gratuiti ECM organizzati dall’OPL, è possibile cliccare sulla pagina Calendario (in continuo aggiornamento).
13. Come certifico al mio datore la mia formazione?
Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine i seguenti due documenti:
- Attestato di partecipazione al programma ECM (in caso di non completamento dell’obbligo formativo)
- Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso di completamento)
14. Dove trovo il nuovo Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario?
Il nuovo Manuale è visibile al seguente link.
15. Voglio approfondire la normativa.
Puoi cliccare sulle nostre FAQ, sulle FAQ dell’Age.Na.S. o inviare una email a ecm@opl.it.
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