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Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Informazioni pratiche e organizzative
Ingresso
Requisiti d'ammissionePossono partecipare al concorso di ammissione i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia (vecchio ordinamento - classe 58/S - classe LM-51), in possesso dell'abilitazione professionale.
I laureati privi dell'abilitazione possono partecipare al concorso con riserva. Detta riserva sarà sciolta solo qualora conseguano l'abilitazione entro i termini indicati nel bando di ammissione. Qualora non superino l'esame di stato nella sessione prevista decadono dal diritto di ammissione alla Scuola.
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti.
Criteri d'ammissionePer l’ammissione, secondo quanto previsto dall'alt. 13 del D.P.R. 162/82, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà anche svolgersi mediante domande a risposta multipla, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; una prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, eventualmente, da una prova pratica.
In sede di prova orale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese.
La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame in misura non superiore al 30%. Sono valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea delle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
Il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno accademico è determinato dal Consiglio della Scuola, entro il limite di studenti iscrivibili stabilito in base alla normativa vigente, e approvato dagli organi accademici competenti. Possono essere previsti posti aggiuntivi, con borsa di studio erogata per l’intera durata del corso, in base ad accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private.
Per maggiori informazioni relative l’ammissione, i termini e le modalità di iscrizione all’esame si rinvia al bando di concorso pubblico per esami e titoli, emanato annualmente con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito ufficiale di Ateneo nella sezione Didattica - Scuole di Specializzazione di Area Psicologica - Bandi Esiti e Graduatorie.

Percorso
Durata del corsoAi sensi del D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019, recante norme sul “Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica”, la Scuola ha attualmente la durata di 4 anni.
Sede didattica del corsoDipartimento di Psicologia dell'Università Milano-Bicocca, in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano, Edificio U6.
Retta annuale e rateazione nelle 4 annualitàGli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzati sul sito d’Ateneo.
All'atto dell'immatricolazione sarà richiesto il versamento della I rata delle tasse universitarie, la II rata è da versare indicativamente verso metà maggio. Per gli importi dovuti e le scadenze delle rate si rinvia allo specifico bando di ammissione pubblicato nella sezione dedicata alla Scuola di Specializzazione.
Altri costiNon sono previsti altri costi oltre alle tasse universitarie e quelli eventualmente previsti per le pratiche burocratiche (certificati, diplomi ecc.).
Problematiche relative al percorso di studiIn caso di mancato rinnovo dell’iscrizione viene sospesa l’erogazione dell’eventuale borsa di studio. Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni. In caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione: se la sospensione è della durata di un anno e avviene totalmente su un anno accademico non è dovuta alcuna tassa; se la sospensione è della durata di un anno e avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell’anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l’anno accademico successivo; la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per l’intero anno accademico.
In caso di borsa di studio, eventuali sospensioni della frequenza causa maternità o grave e documentata malattia implicano la sospensione dell’erogazione della borsa di studio.
Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo psicologo in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere in alternativa consegnato da altra persona a ciò delegata. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola. Al fine del computo del periodo di comporto (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all’Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione. La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell'ottavo mese di gravidanza. La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio competente dell’amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando all’inizio dell’ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l’istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l’istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all’ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo psicologo in formazione specialistica. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se lo psicologo in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
Lo psicologo in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all’Ufficio Scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell’attività. Chi rinuncia all’iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un’altra Scuola.
Oltre alla rinuncia sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione: la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Scuole di specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la rinuncia o la decadenza dalla formazione specialistica.
Borse di studioL’Università degli Studi di Milano-Bicocca può finanziare borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione con fondi propri o tramite finanziamenti provenienti da donazioni e/o accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni.
Le borse di studio sono attribuite sulla base della graduatoria di merito, purché gli assegnatari soddisfino i requisiti di reddito personale previsti nel bando di concorso.
Per maggiori informazioni relative alle Borse di studio messe a disposizione dell’Ateneo e/o finanziate da enti esterni per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia si rinvia al bando di concorso pubblico.
Durata e frequenza del corsoLe lezioni si terranno nel corso dell'intero anno accademico (indicativamente da novembre a luglio), secondo un calendario che viene comunicato agli studenti ed è disponibile sul sito della Scuola.
Lo psicologo in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l’organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo psicologo in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario. Il Direttore della Scuola acquisisce gli accertamenti di frequenza dalla struttura dove lo psicologo in formazione svolge attività professionalizzante.
Esami e idoneitàLa Scuola mette in atto un sistema di valutazione in cui, periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo psicologo in formazione specialistica viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. L’esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
Per sostenere l’esame di profitto lo psicologo in formazione deve essere in regola con l’iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono, di norma, nei seguenti tre periodi: dal 1 al 15 giugno; dal 1 al 15 settembre; dal 1 al 15 febbraio. L’esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispettivo anno di corso. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola. 
Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione comporta l’iscrizione come ripetente all’anno di corso le cui prove non sono state superate; tale iscrizione è possibile una sola volta.
Lo psicologo in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale del Corso di specializzazione, nella prima o seconda sessione ordinaria prevista dopo il termine dell’ultimo anno di corso. In caso contrario decade dal diritto dì sostenere l'esame finale.
Gli esami di diploma devono svolgersi nei seguenti tre periodi: dal 1 al 30 novembre; dal 1 al 31 marzo; dal 1 al 31 luglio. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
In caso di esito negativo, lo psicologo in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
In caso di assenza all'esame finale lo psicologo in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi: malattia; caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del docente di riferimento e del tutor. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno tre membri, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo, tra i quali almeno il Presidente e un professore ordinario. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.. Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione. Lo psicologo in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.
Biblioteca e altre facilitazioni.
Sono a disposizione degli specializzandi i servizi e le agevolazioni previsti per gli altri studenti dell'Università Milano-Bicocca (Biblioteca, Banche dati, servizi informatici ecc.), consultabili sul sito dell'Università. E' prevista l'accessibilità dei disabili.
Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Biblioteca e altre facilitazioniSono a disposizione degli specializzandi i servizi e le agevolazioni previsti per gli altri studenti dell'Università Milano-Bicocca (Biblioteca, Banche dati, servizi informatici ecc.), consultabili sul sito dell'Università. E' prevista l'accessibilità dei disabili.

Uscita
Collaborazioni professionali presso la ScuolaLa Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia rientra tra le Scuole di Specializzazione di Area Psicologica ai sensi del D.M. del 21 gennaio 2019 e rilascia il titolo di specialista in Neuropsicologia che permette l'iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo professionale degli Psicologi. Inoltre, in base alla normativa vigente, la Scuola, come tutte le Scuole di Specializzazione universitarie, consente di partecipare ai concorsi pubblici come dirigente psicologo e psicoterapeuta.
Orientamento-
DirettoreNadia Bolognini
Anno di riconoscimento MIURNon previsto per le Scuole pubbliche
Affiliazione a Società Scientifiche-
IndirizzoPiazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano - Segreteria: Ed. U6 - stanza 3156 - 3° piano
Sito webwww.psicologia.unimib.it - http://elearning.unimib.it
Telefono-
Fax-
X
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