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Confini della professione

La professione di psicologo è una professione sanitaria ed è riconosciuta dall’ordinamento giuridico secondo l’articolo 33 della Costituzione.

La legge n. 56 del 18 febbraio 1989 istituisce l’Ordine degli Psicologi.

I primi tre articoli della legge 56/89 rappresentano riferimenti normativi utili e fondamentali nel delineare i confini della professione di psicologo:

Art. 1 della legge 56/89: definizione della professione di psicologo
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2 della legge 56/89: requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
  1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
  2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 Art. 3: esercizio dell'attività psicoterapeutica.
  1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
  2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
  3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Vedi, anche, l'art. 24-sexies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
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