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Tutela della professione
La condotta di chi esercita abusivamente una professione può assumere rilevanza penale.
L’articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro centotre a euro cinquecentosedici chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
L’articolo 2229 del Codice Civile – Esercizio delle professioni intellettuali disciplina altresì le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
L’articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro centotre a euro cinquecentosedici chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
L’articolo 2229 del Codice Civile – Esercizio delle professioni intellettuali disciplina altresì le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
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