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Albo B: il dottore in tecniche psicologiche

Chi è l’Iscritto all’albo B?

Con il D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 e il D.L. 9 maggio 2003 n.105 sono state istituite la sezione A e la sezione B dell'Albo degli psicologi.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo, mentre agli iscritti nella sezione B, denominati in un primo momento Psicologi Junior (come da D.P.R. n.328/2001), spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Cosa può fare?

L’iscritto albo B può svolgere una serie di attività, alcune delle quali sotto la supervisione di una figura di uno Psicologo, altre in autonomia, altre ancora affiancando e collaborando con equipe multidisciplinari.
Le competenze si differenziano in funzione dell’indirizzo di abilitazione, sebbene in alcuni casi si sovrappongono.

Chi lavora nell’ambito dei contesti sociali, organizzativi e del lavoro può:

 - realizzare progetti formativi per la promozione dello sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, e la facilitazione dei processi di comunicazione, e il miglioramento della gestione dello stress e la qualita' della vita;
- applicare i protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicare conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attività;
- eseguire progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio a della sicurezza;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborare i dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborare con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
 
Il professionista che lavora nei servizi alla persona e alla comunita' può:
- partecipare all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste a delle risorse dell'ambiente;
- attuare interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborare con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilita':
- collaborare con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzare test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti a condizioni;
- elaborare dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- fare attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
 
Per un approfondimento più specifico si rimanda al D.L. 9 maggio 2003 n.105 art.3 commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies.

Si rimanda anche alla lettura della sentenza del TAR in materia di counseling psicologico, come ulteriore giurisprudenza a sostegno delle competenze dell’Iscritto all’albo B definito cosiddetto psicologo junior, più volte citato nelle motivazioni.
 
Cosa si deve fare per abilitarsi?

L’iscrizione all’albo B, presso l’ordine regionale di competenza, può avvenire solo dopo avere:
- conseguito il titolo triennale in scienze e tecniche psicologiche;
- portato a termine un tirocinio di 6 mesi;
- superato l’esame di stato.

Il tirocinio post-lauream ha una durata di 6 mesi per un totale di 500 ore. Le attività di tirocinio dovranno essere svolte di norma nella misura di 20 ore settimanali, per un massimo di 8 ore giornaliere. Il D.M. n.239/92 indica come date di inizio del tirocinio post-lauream il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.
Al seguente link è possibile consultare l'elenco delle sedi di tirocinio convenzionate con le Università lombarde: https://tirocini.opl.it/

E’ opportuno contattare le segreterie universitarie per informazioni sull'accesso all'esame di stato.

Link alle seguenti sezioni:
http://www.opl.it/come-fare-per/Prima-iscrizione-all-ordine.php?t=25 (Prima iscrizione albo B)
http://www.opl.it/come-fare-per/Passaggio-dalla-sezione-B-alla-sezione-A.php (passaggio da albo B ad albo A)

Data di pubblicazione 01/01/2015
Data ultimo aggiornamento 03/08/2023
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