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Cosa significa ECM (Educazione Continua in Medicina) e cosa sono i crediti ECM

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

L’ECM comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità “La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di studi e specializzazione, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze specialistiche e comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza del Servizio sanitario nazionale. Essa definisce, con programmazione pluriennale, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze”.

L’ art. 16-quater del decreto 229/99 stabilisce che dovrebbero partecipare al programma ECM tutti gli operatori della sanità: “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private».

Nel 2000 viene istituita la Commissione nazionale formazione continua (CNFC).

La Commissione nazionale è costituita con Decreto del Ministro della Salute e si avvale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza, del supporto amministrativo-gestionale di AGENAS- all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che cura, ai sensi della legge 244 del 2007, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale stessa.

La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007, recepito dalla legge n. 244/2007 ha sancito il passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi formativi all’accreditamento come provider. Definisce, inoltre, il riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, recepito con D.P.C.M. del 22 luglio 2010, definisce le regole per l’accreditamento dei Provider, decretando di fatto la fine del periodo sperimentale, regola la formazione a distanza, gli obiettivi formativi, la valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, le attività formative realizzate all’estero, le regole per i liberi professionisti.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma ECM. E’“l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

Gestisce un portale internet (www.cogeaps.it), quale punto di riferimento per gli operatori sanitari (funzione di anagrafica ai fini ECM) e strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale.

L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 stabilisce le linee guida per l’accreditamento dei provider; l’Albo nazionale dei provider; i crediti formativi 2011-2013; il ruolo di federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali; i sistemi di verifiche; i controlli e il monitoraggio della qualità, le regole per i liberi professionisti.

La determina del 17 luglio 2013 della CNFC definisce le regole certificative, per la verifica della corretto soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale.

La determina della CNFC del 23 luglio 2014-10 ottobre 2014 stabilisce l’obbligo formativo del triennio 2014-2016, la certificazione per il triennio 2014-2016, le regole applicative e le norme di dettaglio, compresa la tipologia di crediti validi ai fini della certificazione triennale, i crediti per docenti/tutor/relatori di formazione organizzata da provider, la formazione a distanza, la formazione svolta all’estero.

Fasi dell’ECM:
. fase sperimentale 2002-2007
. triennio 2008-2010
. triennio 2011-2013 (1° certificazione)
. triennio 2014-2016 (2° certificazione)
. triennio 2017-2019 (3° certificazione)
. triennio 2020-2022 (4° certificazione)
. triennio 2023-2025 (5° certificazione - triennio in corso)


La Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile stabilisce che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

La Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019: L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni (bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017-2019 e premi per acquisizione crediti nel triennio 2014-2016). Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo triennale.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 novembre 2016, ha approvato, inoltre, la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier.

Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre 2018, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2019, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2019, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM
La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Data di pubblicazione 25/01/2024
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