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Certificazione di inidoneità al lavoro da parte di psicologo

Interpretazione delle norme sulla certificazione dello stato di malattia e dell'idoneità al lavoro

Per “certificato di malattia” s’intende il documento che certifica la presenza di una patologia che temporaneamente impedisce l’attività lavorativa, contenente una diagnosi e una presunta durata della prognosi clinica di guarigione.

L’art. 2 del D.L. 663/1979, conv. in L. 33/1980 (contenente disposizioni per il pagamento dell’indennità di malattia per i lavoratori dipendenti) stabilisce che l’attestazione della malattia è rilasciata “dal medico curante”.

Nessuna norma prevede attualmente che uno psicologo o uno psicoterapeuta (che di fatto fa diagnosi e si prende ‘cura’ delle persone con disturbi della sfera psichica) possano effettuare tale certificazione o visite di controllo (alla Camera c’erano state alcune proposte di legge sulla psicoterapia convenzionata n. 439, n. 1856 e n. 2486, mai trasfuse in legge).

Rientrano in questo campo anche le verifiche di idoneità al lavoro.

E’ questo un compito previsto da specifiche disposizioni di legge per alcune categorie (ad es. minori) e dall’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (Lg. 300/1970), che assegna al datore di lavoro la facoltà di far controllare l’idoneità psico-fisica del lavoratore da parte di enti pubblici (Lg. 11 novembre 1983).

Anche di recente il legislatore ha confermato questa impostazione, per i dipendenti pubblici: l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 ha stabilito che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Allo stato, lo Psicologo /psicoterapeuta dovrebbe certificare uno stato di malattia ma per i lavoratori privati l’INPS richiede, solo ed esclusivamente, la certificazione medica, mentre per i lavoratori pubblici la certificazione medica è prevista da una norma recente (2011).

Per cambiare questa rigida interpretazione delle norme, in mancanza di un chiarimento legislativo o di un diverso orientamento dell’Istituto di previdenza, si può chiedere una diversa e più ampia interpretazione e, nel caso di perdurante risposta negativa, rivolgersi al Giudice.

Gli argomenti non mancano.

Ribadito che in base al tenore letterale delle norme  vigenti il potere certificativo dello stato di malattia del lavoratore dipendente è riconosciuto in capo al medico, deve ritenersi "diritto vivente" la piena equiparazione degli psicologi-psicoterapeuti al personale medico.

Lo psicologo ha, sul piano giuridico, la stessa potestà di certificazione del medico in quanto
  • se dirigente sanitario dipendente o a contratto del SSN riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 C.P.) o incaricato di pubblico servizio (art.358 C.P.). L’art.1 della Legge 56/89 coordinato con  l’art.15, 3°c. del D. lgs n. 502/92 (riguardante la dirigenza sanitaria) consente di affermare che tutti gli strumenti conoscitivi e di intervento che riguardano la prevenzione, la diagnosi e le attività in ambito psicologico rientrano nell’autonomia tecnico professionale dei dirigenti psicologi e non possono essere esercitate da dirigenti medici (il medico se non è anche psicoterapeuta non può rilasciare certificazioni psicologiche);
  • se agisce in attività libero professionale in quanto persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.).

Sotto il profilo fiscale, l’ Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. 
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