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Differenza fra denuncia e Referto
Obbligo di referto e obbligo di denuncia
Per prima cosa, richiamiamo l’art. 13 del Cod. Deontologico:
“Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”
Referto
Art. 334 c.p.p.
“1. Chi ha l’obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
Art. 365 c.p.
“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384]”.
Denuncia
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole e si riferisce ai reati non perseguibili d’ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
E’ possibile ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
Un’altra figura che possiamo annoverare è quella dell’esposto.
Esso è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di P.S.:
- deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio;
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.
Differenza tra gli istituti di referto e di denuncia
Tornando alla differenza tra gli istituti di referto e denuncia, possiamo dire che il referto è l’atto compilato da chi esercita una professione sanitaria (Psicologo) in cui, appunto, si “referta” (una ipotesi) un reato procedibile d’ufficio nei confronti del paziente.
Il referto va compilato e inoltrato nelle forme indicate dall’art. 334 c.p.p. (Esempio: la paziente rivela allo psicologo libero professionista/psicologo pubblico ufficiale di essere vittima di violenza sessuale.)
La denuncia, invece, fa riferimento all’art. 332 c.p.p. che “contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note”. La denuncia può pervenire all’Autorità Giudiziaria da parte di chiunque: Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.p.), Incaricati di Pubblico Servizio (art. 331 c.p.p.)- come lo Psicologo di un Ospedale Pubblico o da un CTU/Perito- non invece il CTP- o da privati cittadini.
(Esempio: un paziente rivela allo psicologo dipendente di un ospedale che il suo vicino scarica da internet materiale pedopornografico. In questo caso lo Psicologo dipendente dell’Ospedale [Pubblico Ufficiale] ha l’obbligo di denunciare quanto riferito dal paziente).
Se si fosse trattato di uno psicologo libero professionista, invece, non vi sarebbe obbligo di denuncia perché non è Pubblico Ufficiale. Tuttavia, lo psicologo dovrebbe valutare “con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.)
In sintesi:
– il referto, nell’ambito della professione sanitaria, si redige quando riguarda la persona assistita per una qualsiasi notizia di reato procedibile d’ufficio;
– la denuncia per la una qualsiasi notizia di reato procedibile d’ufficio.
Entrambi vanno trasmessi solo ed esclusivamente all’Autorità Giudiziaria (no Servizi Sociali).
Occorre, poi, tenere presente che non si dovrà fare referto quando lo stesso esporrebbe la persona assistita -paziente- a procedimento penale.
Esempi:
– psicologo libero professionista che stia esercitando prestazione sanitaria: se un paziente gli rivela di aver violentato sessualmente una bambina (o di essere intenzionato a farlo), lo psicologo non è tenuto a redigere referto però lo psicologo “valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.);
–psicologo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che stia esercitando prestazione sanitaria: se un paziente gli rivela di aver abusato sessualmente un bambino (o di essere intenzionato a farlo), è tenuto sempre a redigere il referto però “valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.);
– psicologo Perito/CTU (Pubblico Ufficiale, ma non esercita prestazione sanitaria): se un periziando gli rivela di aver violentato sessualmente (o di essere intenzionato a farlo) un bambino è tenuto a denunciare (non refertare). In questo caso sarebbe sufficiente informare per vie formali il Giudice che gli ha affidato l’incarico il quale procederà a trasmettere gli atti in Procura
Come fare per
Per prima cosa, richiamiamo l’art. 13 del Cod. Deontologico:
“Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”
Referto
Art. 334 c.p.p.
“1. Chi ha l’obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
- Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
- Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.”
Art. 365 c.p.
“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384]”.
Denuncia
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole e si riferisce ai reati non perseguibili d’ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
E’ possibile ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
Un’altra figura che possiamo annoverare è quella dell’esposto.
Esso è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di P.S.:
- deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio;
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.
Differenza tra gli istituti di referto e di denuncia
Tornando alla differenza tra gli istituti di referto e denuncia, possiamo dire che il referto è l’atto compilato da chi esercita una professione sanitaria (Psicologo) in cui, appunto, si “referta” (una ipotesi) un reato procedibile d’ufficio nei confronti del paziente.
Il referto va compilato e inoltrato nelle forme indicate dall’art. 334 c.p.p. (Esempio: la paziente rivela allo psicologo libero professionista/psicologo pubblico ufficiale di essere vittima di violenza sessuale.)
La denuncia, invece, fa riferimento all’art. 332 c.p.p. che “contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note”. La denuncia può pervenire all’Autorità Giudiziaria da parte di chiunque: Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.p.), Incaricati di Pubblico Servizio (art. 331 c.p.p.)- come lo Psicologo di un Ospedale Pubblico o da un CTU/Perito- non invece il CTP- o da privati cittadini.
(Esempio: un paziente rivela allo psicologo dipendente di un ospedale che il suo vicino scarica da internet materiale pedopornografico. In questo caso lo Psicologo dipendente dell’Ospedale [Pubblico Ufficiale] ha l’obbligo di denunciare quanto riferito dal paziente).
Se si fosse trattato di uno psicologo libero professionista, invece, non vi sarebbe obbligo di denuncia perché non è Pubblico Ufficiale. Tuttavia, lo psicologo dovrebbe valutare “con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.)
In sintesi:
– il referto, nell’ambito della professione sanitaria, si redige quando riguarda la persona assistita per una qualsiasi notizia di reato procedibile d’ufficio;
– la denuncia per la una qualsiasi notizia di reato procedibile d’ufficio.
Entrambi vanno trasmessi solo ed esclusivamente all’Autorità Giudiziaria (no Servizi Sociali).
Occorre, poi, tenere presente che non si dovrà fare referto quando lo stesso esporrebbe la persona assistita -paziente- a procedimento penale.
Esempi:
– psicologo libero professionista che stia esercitando prestazione sanitaria: se un paziente gli rivela di aver violentato sessualmente una bambina (o di essere intenzionato a farlo), lo psicologo non è tenuto a redigere referto però lo psicologo “valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.);
–psicologo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che stia esercitando prestazione sanitaria: se un paziente gli rivela di aver abusato sessualmente un bambino (o di essere intenzionato a farlo), è tenuto sempre a redigere il referto però “valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13 C.D.);
– psicologo Perito/CTU (Pubblico Ufficiale, ma non esercita prestazione sanitaria): se un periziando gli rivela di aver violentato sessualmente (o di essere intenzionato a farlo) un bambino è tenuto a denunciare (non refertare). In questo caso sarebbe sufficiente informare per vie formali il Giudice che gli ha affidato l’incarico il quale procederà a trasmettere gli atti in Procura
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