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Diniego rimborsi psicoterapia da parte delle assicurazioni

Come comportarsi in caso di diniego del rimborso

La spesa per affrontare una psicoterapia è un elemento che spesso ostacola l’accesso delle persone alle prestazioni degli psicologi e psicoterapeuti.

Alcune polizze assicurative che coprono le spese sanitarie permettono di rimborsarne il costo.

I piani di copertura sono riservati ai dipendenti di specifiche aziende e a particolari categorie di lavoratori, oppure a particolari tipologie di polizza.

Diverse Compagnie assicurative rimborsano le prestazioni psicologiche e i trattamenti psicoterapeutici effettuati da psicologi /psicoterapeuti (FASDAC, CASAGIT UNISALUTE, FISDE, ASSILT), mentre altre rimborsano la psicoterapia solo se effettuata da un medico.

Tra queste ultime c’è la CASPIE (che fa capo al gruppo Monte Paschi), protagonista di molteplici dinieghi e proteste.

Al momento non c'è molto da fare: la Compagnia è stata più volte diffidata e nei suoi confronti l' Ordine del Lazio aveva presentato, nel 2010, un esposto all'ISVAP.

L’ISVAP aveva archiviato l’esposto perché la CASPIE non si configura come «una impresa di assicurazione e pertanto non è sottoposta alla propria vigilanza», invitando comunque la stessa a fornire un riscontro alla segnalazione dell’Ordine.

Negli anni passati l’Antitrust era intervenuta con una mera sollecitazione senza adottare specifiche indicazioni in merito (Amato nel 1997 e poi, nella relazione al Parlamento, Catricalà, all'epoca Presidente dell’Autorità).

L'Ordine del Lazio nel 2014 ha promosso un’azione contro la CASPIE davanti al Tribunale di Roma: i tempi per il giudizio sono lunghi e non c’è stata, ad oggi, alcuna decisione.

In presenza di un diniego di rimborso allo psicologo/psicoterapeuta si potrà mandare un reclamo secondo la bozza sotto riportata.

In caso di perdurante rifiuto, l’Ordine, ricevuta la documentazione di rito (copia polizza e reclamo) potrà fare un esposto all’IVASS  e al Garante per la concorrenza.

Se la Compagnia è la CASPIE è inutile ogni sollecito, perché si attende una decisione sul contenzioso promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Qualora, invece, il rifiuto provenga da altra Compagnia l’Ordine potrà promuovere ogni utile iniziativa, anche mediante esposto all’IVASS.


BOZZA RECLAMO


Spettabile Compagnia .....
Si è rivolto al mio Studio il sig..... Vs assicurato che ha iniziato una terapia psicoterapica.
Mi viene riferito che, sebbene il contratto preveda la copertura per tali prestazioni, il rimborso viene effettuato ai dipendenti che sostengano percorsi di psicoterapia effettuati da medici abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non sarebbe riconosciuto alcun rimborso nel caso in cui la prestazione di psicoterapia venga offerta da uno psicologo-psicoterapeuta.
La decisione contrasta con gli artt. 1 e 3 della L.56/1989 che attribuisce agli Psicologi la competenza ad effettuare tali prestazioni.
Le figure professionali  sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute dal D.M. 29 marzo 2001  comprendono sia la figura del medico chirurgo sia quella dello psicologo - psicoterapeuta: il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. Per tale ragione è ammessa alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica (Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa).
Le clausole di polizze che negano il rimborso agli Psicologi Psicoterapeuti si pongono in netto contrasto non soltanto con la Legge n. 56/1989, ma anche con il fondamentale principio di concorrenza, con il rischio di comprimere la libertà di accesso degli operatori professionali psicologi sul mercato e con effetti negativi nei confronti degli utenti delle prestazioni di psicoterapia.
Si chiede ,pertanto, di provvedere al rimborso  entro e non oltre ... giorni dal ricevimento della presente.
In mancanza di sarà avvio ad ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi della scrivente.
Distinti saluti.
Informazioni e quesiti legali
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