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Legge di bilancio 2020 - novità di rilievo
A) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DETRAIBILI
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per il recupero in dichiarazione dei redditi della detrazione su alcuni tipi di spese, queste non possano più essere pagate con denaro contante, ma solo con mezzi di pagamento tracciabili come bancomat, carta di credito, bonifico bancario, bonifico postale o assegno.
Di seguito l'elenco delle spese con obbligo di pagamento tracciabile al fine della relativa detrazione fiscale:
Ciò comporta che per ogni spesa effettuata dal 2020, sarà necessario poter documentare la modalità di avvenuto pagamento; in caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
B) LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E OBBLIGO DEL POS
E' stata prevista una riduzione progressiva della soglia per i pagamenti in contanti: oggi il limite è pari a € 3.000; da luglio 2020 si ridurrà a € 2.000 e dal 2022 si fisserà a € 1.000.
In questa prospettiva e per agevolare i pagamenti tracciabili, dal 1° luglio 2020 tutti i soggetti che operano con partita Iva (in qualunque regime) dovranno accettare i pagamenti anche con bancomat e carte di credito/debito, e dotarsi pertanto di Pos, oltre ai tradizionali mezzi quali bonifico bancario e assegno.
Si tratta di obbligo in realtà già introdotto nel passato, ma mai effettivamente entrato a regime.
Non sono stati previsti importi minimi sopra i quali scatta l’obbligo del pagamento elettronico, che si applicherà in tal senso a tutte le transazioni, di qualsiasi importo.
Per dotarsi di Pos, si consiglia di valutare le offerte proposte dall'Istituto bancario/postale con cui si opera sul fronte professionale, oppure proposte da fornitori di telefonia mobile o su canali internet: oltre al costo del dispositivo, in alcuni casi vengono addebitate solo commissioni (in %) alla singola transazione; in altre viene richiesta una fee mensile fissa con l'aggiunta di una commissione (in %) sulla singola transazione ma di minore entità.
C) EMISSIONE FATTURE SANITARIE
Per praticità e a seguito delle novità normative, si riepilogano gli aspetti di rilievo da tenere in considerazione da parte dello Psicologo che emette fatture per prestazioni di natura clinico/sanitarie a privati persone fisiche:
1) detta tipologia di fatture ancora per tutto il 2020 non può essere emessa in formato elettronico: si tratta di DIVIETO legato a motivi di tutela della privacy che investe qualsiasi professionista, indipendentemente dal regime fiscale adottato;
2) è ancora ammesso l'incasso di queste fatture in contante, purchè nei limiti di Legge, ma affinchè il proprio Cliente/Paziente possa detrarre la spesa nella propria dichiarazione dei redditi quale spesa sanitaria, sarà necessario che lo stesso la paghi con mezzi tracciabili, come spiegato al precedente punto A);
3) resta fermo l'obbligo della trasmissione dei dati delle fatture sanitarie emesse a privati persone fisiche al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a meno di diniego espresso da parte del Cliente/Paziente;
4) si suggerisce di indicare su ciascuna fattura le modalità e la data dell'avvenuto incasso al fine di avere poi tutti i riferimenti necessari alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
5) si ricorda inoltre che il termine per l'emissione della fattura relativa a prestazioni professionali è fissato al più tardi entro 12 giorni dall'avvenuto incasso: pertanto la fattura relativa ad una prestazione professionale (sanitaria e non) dovrà essere emessa prima dell'incasso o al massimo entro 12 giorni dall'incasso stesso, indicando come data della fattura la data di detto incasso. Ciò significa in sintesi che, per ogni pagamento ricevuto, dovrà essere emessa una corrispondente fattura;
6) infine, in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta (compensi fatturati superiori a € 77,46 se non vi sia assoggettamento ad iva), si comunica che:
- il termine per il versamento a mezzo F24 dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche è stato variato: da trimestrale è passato a semestrale;
- resta invece invariato l'obbligo per le fatture emesse in formato analogico (non elettronico) di apporre la marca da bollo direttamente sulla copia originale della fattura.
Come fare per
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per il recupero in dichiarazione dei redditi della detrazione su alcuni tipi di spese, queste non possano più essere pagate con denaro contante, ma solo con mezzi di pagamento tracciabili come bancomat, carta di credito, bonifico bancario, bonifico postale o assegno.
Di seguito l'elenco delle spese con obbligo di pagamento tracciabile al fine della relativa detrazione fiscale:
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Ciò comporta che per ogni spesa effettuata dal 2020, sarà necessario poter documentare la modalità di avvenuto pagamento; in caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici (farmacia)
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (ospedali)
B) LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E OBBLIGO DEL POS
E' stata prevista una riduzione progressiva della soglia per i pagamenti in contanti: oggi il limite è pari a € 3.000; da luglio 2020 si ridurrà a € 2.000 e dal 2022 si fisserà a € 1.000.
In questa prospettiva e per agevolare i pagamenti tracciabili, dal 1° luglio 2020 tutti i soggetti che operano con partita Iva (in qualunque regime) dovranno accettare i pagamenti anche con bancomat e carte di credito/debito, e dotarsi pertanto di Pos, oltre ai tradizionali mezzi quali bonifico bancario e assegno.
Si tratta di obbligo in realtà già introdotto nel passato, ma mai effettivamente entrato a regime.
Non sono stati previsti importi minimi sopra i quali scatta l’obbligo del pagamento elettronico, che si applicherà in tal senso a tutte le transazioni, di qualsiasi importo.
Per dotarsi di Pos, si consiglia di valutare le offerte proposte dall'Istituto bancario/postale con cui si opera sul fronte professionale, oppure proposte da fornitori di telefonia mobile o su canali internet: oltre al costo del dispositivo, in alcuni casi vengono addebitate solo commissioni (in %) alla singola transazione; in altre viene richiesta una fee mensile fissa con l'aggiunta di una commissione (in %) sulla singola transazione ma di minore entità.
C) EMISSIONE FATTURE SANITARIE
Per praticità e a seguito delle novità normative, si riepilogano gli aspetti di rilievo da tenere in considerazione da parte dello Psicologo che emette fatture per prestazioni di natura clinico/sanitarie a privati persone fisiche:
1) detta tipologia di fatture ancora per tutto il 2020 non può essere emessa in formato elettronico: si tratta di DIVIETO legato a motivi di tutela della privacy che investe qualsiasi professionista, indipendentemente dal regime fiscale adottato;
2) è ancora ammesso l'incasso di queste fatture in contante, purchè nei limiti di Legge, ma affinchè il proprio Cliente/Paziente possa detrarre la spesa nella propria dichiarazione dei redditi quale spesa sanitaria, sarà necessario che lo stesso la paghi con mezzi tracciabili, come spiegato al precedente punto A);
3) resta fermo l'obbligo della trasmissione dei dati delle fatture sanitarie emesse a privati persone fisiche al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a meno di diniego espresso da parte del Cliente/Paziente;
4) si suggerisce di indicare su ciascuna fattura le modalità e la data dell'avvenuto incasso al fine di avere poi tutti i riferimenti necessari alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
5) si ricorda inoltre che il termine per l'emissione della fattura relativa a prestazioni professionali è fissato al più tardi entro 12 giorni dall'avvenuto incasso: pertanto la fattura relativa ad una prestazione professionale (sanitaria e non) dovrà essere emessa prima dell'incasso o al massimo entro 12 giorni dall'incasso stesso, indicando come data della fattura la data di detto incasso. Ciò significa in sintesi che, per ogni pagamento ricevuto, dovrà essere emessa una corrispondente fattura;
6) infine, in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta (compensi fatturati superiori a € 77,46 se non vi sia assoggettamento ad iva), si comunica che:
- il termine per il versamento a mezzo F24 dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche è stato variato: da trimestrale è passato a semestrale;
- resta invece invariato l'obbligo per le fatture emesse in formato analogico (non elettronico) di apporre la marca da bollo direttamente sulla copia originale della fattura.
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