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La marca da bollo sulle fatture
L'obbligo di assolvere all'imposta di bollo sulle fatture emesse subentra nei casi in cui sulle prestazioni fatturate non vi sia addebito di IVA: detta imposta è infatti alternativa all'iva.
Rientrano in questa fattispecie le prestazioni esenti iva ex art. 10, comma 1, n. 18 D.P.R. 633/72 (prestazioni di natura "clinica") o le prestazioni fatturate nell'ambito dei regimi agevolati (regime di vantaggio o regime forfettario) poichè si tratta di regimi che operano fuori dal campo di applicazione dell'Iva.
L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 2,00 qualora il compenso oggetto della fattura supera € 77,46 e si assolve:
a) nel caso di fattura analogica (NON elettronica) apponendo fisicamente un marca da bollo da € 2,00 sulla copia che si rilascia al Paziente.
L'obbligo di assolvere all'imposta ricade sul professionista che emette la fattura, il quale può anche decidere di ri-addebitarla al cliente/committente, facendosela così rimborsare;
b) nel caso di fattura elettronica, l'imposta di bollo è assolta in modo “virtuale” su base trimestrale mediante versamento con modello F24 messo a disposizione direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella propria area riservata (Fatture e corrispettivi - Consultazione – Pagamento imposta di bollo) dove si trova il conteggio dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel periodo di riferimento (all'area si accede con Spid).
Qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non abbia superato i 250,00 euro (elevato ad euro 5.000 a partire dal 1° gennaio 2023), il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre (alla stessa scadenza di quanto dovuto per il terzo trimestre) a prescindere dall’importo del versamento.
c) anche nel caso di emissione di fatture analogiche è peraltro possibile versare l'imposta di bollo in modo virtuale presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per essere autorizzati a detta metodologia, utilizzando sempre il modello F24 e versando questa volta in via presuntiva l'imposta di bollo in base al numero di fatture che si prevede di emettere nel corso dell'anno di riferimento, e comunicando poi a consuntivo il numero effettivo di fatture complessivamente emesse, per il calcolo e versamento dell'eventuale conguaglio.
Si consiglia questa possibilità nel caso di emissione di un numero elevato di fatture nel corso dell'anno.
Forfettari: Addebito Bollo in Fattura
Con risposta all'istanza di interpello n. 428/2022 del 12 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema dell'imposta di bollo addebitata ai clienti a titolo di rivalsa dai parte dei professionisti in regime forfettario, per stabilire che l'importo addebitato ai clienti costituisce compenso professionale soggetto ad imposizione.
Fermo restando che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del professionista che emette la fattura, qualora quest'ultimo chieda il rimborso dell'imposta al cliente, il riaddebito costituirà parte integrante del suo compenso con la conseguenza che lo stesso risulta assimilato ai ricavi, che va pertanto assoggettato a cassa previdenziale Enpap 2% e concorre alla determinazione forfettaria del reddito su cui calcolare la flat tax.
In tal senso si evidenzia anche che l'importo del bollo riaddebitato dovrà essere conteggiato ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi per accedere o permanere nel Regime Forfettario (oggi Euro 85.000).
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