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Trasmissione dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
L'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale, ha disposto in capo agli operatori sanitari un adempimento relativo alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie erogate ai propri Pazienti tramite il “Sistema Tessera Sanitaria”.
La finalità è quella di rendere disponibili in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in oggetto per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi “precompilate” dei Pazienti: si tratta in sostanza delle spese sanitarie che danno diritto a detrazioni d'imposta.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 del Decreto emanato in data 1° settembre, il MEF ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione di tali dati e ha incluso anche gli Psicologi e gli Psicoterapeuti tra coloro che sono tenuti ad assolvere a detto adempimento, qualora eroghino prestazioni di natura clinica a Pazienti persone fisiche: dette prestazioni sono infatti assimilate ai fini fiscali alle spese medico/sanitarie e in tal senso detraibili in dichiarazione dei redditi da parte dei Pazienti che le hanno sostenute.
Accreditamento
L'adempimento viene assolto tramite un software specifico messo a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria sul proprio sito, presso il quale è necessario preventivamente accreditarsi facendosi rilasciare apposite credenziali, e all'interno del quale vengono poi comunicati tutti i dati (fattura per fattura) relativi ai proprio Pazienti e alle prestazioni cliniche agli stessi erogate. Sul sito www.sistemats.it è attivo il link per l'accreditamento degli psicologi.
Per l'accreditamento, cui ogni psicologo deve provvedere personalmente, è in sintesi necessario essere in possesso della casella PEC che viene richiesta nella compilazione del modulo on line, unitamente ai dati personali, partita IVA, tessera sanitaria e iscrizione all'albo.
Il Sistema TS effettua la verifica della richiesta di accreditamento, accedendo agli elenchi messi a disposizione dal Ministero della Salute e dagli Ordini Professionali:
- in caso di esito positivo attribuisce allo psicologo le credenziali di accesso al Sistema TS, inviandole via PEC;
- in caso negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli Enti di competenza, comunica, sempre via PEC, l'impossibilità al rilascio delle credenziali.
Informativa ai Pazienti
Si precisa che è necessario informare i propri Pazienti di detto obbligo di trasmissione e che il Paziente ha in ogni caso il diritto di opporsi verbalmente all'invio di tutte o anche solo di singole fatture, senza per questo dover necessariamente firmare alcuna dichiarazione.
In questo caso, i dati dovranno comunque essere inviati al Sistema TS senza però indicazione del codice fiscale del Paziente.
Lo Psicologo dovrà anche annotare sia sulla propria copia che sull'originale della fattura da consegnare al paziente la seguente dicitura:
“Fattura trasmessa al Sistema TS senza indicazione del CF per opposizione ai sensi dell'art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lett. c) DM 19/10/2020”
La trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie così strutturata, assolve anche alla finalità di tracciamento delle fatture che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica e che, in tal senso, non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (poiché anche per il 2024 permane il DIVIETO, ai fini della tutela della privacy, di emettere in formato elettronico le fatture relative a prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche privati).
Scadenza Invio
Con DM del 27 dicembre 2022 il MEF aveva confermato i termini semestrali per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie incassate nel corso del 2023 (inizialmente impostati su base mensile); l’articolo 12 del D.Lgs n. 1 dell’8/01/2024 (pubblicato in GU del 12/01/2024) ha eliminato il riferimento all’invio su base mensile, rendendo definitivamente semestrale la trasmissione dei dati a partire dal 2024 in poi.
Le scadenze per l'adempimento relativamente alle prestazioni incassate nel 2024 saranno pertanto:
- 30/09/2024: trasmissione spese incassate nel primo semestre del 2024;
- 31/01/2025: trasmissione spese incassate nel secondo semestre del 2024.
Qualche Aspetto Operativo ai Fini della Compilazione
Ai fini operativi, per l'individuazione dei documenti da trasmettere, la lettura della norma rimanda alla "data del documento fiscale" e, pertanto, alle fatture emesse nel periodo di riferimento, per poi chiudere con un richiamo alle spese "sostenute" che introduce quindi un criterio di cassa.
Sul sito del Sistema TS è pubblicata la risposta ad una FAQ che recita:
"Sebbene l’art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento....”
Il Decreto 29/01/2021 ha poi definitivamente precisato in modo chiaro che per l'individuazione delle spese da trasmettere alle singole scadenze, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale: vengono pertanto trasmessi i dati delle fatture relative alle prestazioni “effettivamente incassate” nel periodo di riferimento (semestre).
A partire dal 2020 è necessario inserire nella comunicazione delle singole fatture anche informazioni precise relative alla modalità di pagamento della prestazione sanitaria a seguito dell'introduzione dell'obbligo di pagamento “tracciato”.
Dal 2021 poi, sono stati aggiunti tre nuovi campi:
1- “tipo documento” - fattura o documento commerciale (s'intende scontrino/ricevuta fiscale): gli Psicologi indicano la voce “fattura”;
2- “aliquota iva” o “natura iva” della prestazione: il campo “natura iva” per la fattura assume i valori da N1 a N7 con relativi sottocodici, ove previsti. Per completezza, si precisa che gli Psicologi che operano in regime forfettario dovranno indicare il codice natura N 2.2;
3- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: flaggando la casella dell'opposizione, il sistema non permette di compilare il campo del codice fiscale del Paziente.
Si precisa, infine, che importantissimi ai fini della trasmissione sono i dati del paziente (cognome, nome e codice fiscale) che devono essere corretti e verificati, altrimenti saranno scartati dal Sistema TS al momento dell'invio.
Si invita, pertanto, a riportare i dati risultanti dal tesserino sanitario del paziente al momento della compilazione della fattura o di farsi rilasciare una copia dello stesso tesserino.
Modalità di Trasmissione delle Prestazioni che Beneficiano del Bonus Psicologo
Fatta la premessa che la fattura inerente la prestazione parzialmente o integralmente pagata attraverso il Bonus Psicologo deve essere emessa indicando il corrispettivo complessivo, ossia il valore totale della prestazione indipendentemente da come questa viene poi “saldata” (essendo il Bonus solo una forma di pagamento), lo Psicologo è tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati relativi alla fattura in analisi distinguendo l'importo della prestazione pagato direttamente dal Paziente rispetto all'importo pagato con il Bonus.
La quota saldata attraverso il beneficio del Bonus dovrà essere comunicata utilizzando il codice “AA - Altre spese”, sebbene la stessa non sia detraibile per il Paziente. Dovrà essere infatti comunicata solo ai fini di monitoraggio.
Data di pubblicazione 31/01/2023
Data ultimo aggiornamento 23/01/2024
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