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Regime Forfettario 2025

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024) ha introdotto per il solo anno d’imposta 2025 la seguente modifica al Regime forfettario:

  • incremento della soglia dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilati percepiti nell’anno precedente da Euro 30.000 a Euro 35.000.

Il Regime forfettario, infatti, non è applicabile se il contribuente percepisce contemporaneamente anche redditi lordi annui derivanti da lavoro dipendente e/o assimilato per un importo complessivo superiore a Euro 30.000, considerando quale periodo di riferimento quello precedente rispetto all’anno di accesso al regime agevolato.

La novità in oggetto comporta pertanto che per il solo anno d’imposta 2025 sarà possibile accedere al Regime forfettario se nel 2024 non sia stata superata la soglia complessiva annua di reddito derivante dal lavoro dipendente e/o assimilato di Euro 35.000.

Restano invece invariati tutti gli altri requisiti e le cause ostative già previste in passato per il Regime Forfettario, che si riepilogano di seguito sinteticamente:

  • essere residenti in Italia (è in realtà possibile aderire al regime anche per soggetti residenti in Paesi esteri purchè si tratti di Paesi con accordi di scambio informativo e il reddito prodotto in Italia rappresenti almeno il 75% di tutto il reddito del contribuente);
  • non possedere partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • non possedere partecipazioni che in modo diretto o indiretto consentano il controllo di SRL che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella per la quale s'intende applicare il regime forfetario;
  • non esercitare l'attività libero professionale prevalentemente nei confronti di soggetti che sono in contemporanea anche datori di lavoro dipendente (o assimilato) o lo sono stati nei due anni precedenti (vale anche per soggetti indirettamente “riconducibili” al datore di lavoro);
  • la spesa per gli eventuali compensi pagati dal professionista a proprio personale dipendente o a collaboratori non deve superare la soglia lorda annua di €20.000,00;
  • in caso di coesistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il lavoro autonomo in partita iva, l'ammontare del reddito lordo annuo da lavoro dipendente o da pensione o da redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 TUIR) ricevuti nell'anno precedente non deve essere superiore a € 30.000,00. Il superamento di tale soglia nell'anno precedente, causa l’esclusione dal regime forfettario per l'anno successivo.

Il meccanismo di calcolo e le caratteristiche principali del regime, in sintesi, sono:
- esclusione da IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IVA;
- esclusione dall'applicazione degli ISA e parametri;
- riconoscimento di una deduzione forfetaria dei compensi che dipende dal tipo di attività: per gli Psicologi (e i professionisti in generale) è pari al 22%;
- versamento di una imposta sostitutiva del 15% applicata sui ricavi al netto della deduzione forfetaria e dei contributi previdenziali versati;
- impossibilità di dedurre i costi dell'attività o gli oneri personali in dichiarazione dei redditi;
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e registri iva e beni ammortizzabili.

In sede di apertura della partita iva, se sono rispettati due ulteriori requisiti specifici (che vanno ad aggiungersi agli altri già sopra elencati per il regime forfettario in generale), è possibile accedere al regime forfettario cosiddetto di “start up” che permette di beneficiare di una flat tax ridotta dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività:
  • non aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;
  • non andare a svolgere un'attività che costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente o autonomo (escluse prestazioni occasionali e tirocinio).


Data di pubblicazione 01/02/2015
Data ultimo aggiornamento 15/01/2025
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