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Un'associazione può pagare i propri soci o assumere personale?
Stante per tutte le associazioni l'assenza dello scopo di lucro, a volte è possibile pagare il lavoro dei soci tuttavia ci sono molti limiti da rispettare:
- le OdV non possono pagare i propri soci ma solo collaboratori esterni. I soci possono solo ricevere rimborsi spese ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 266/91 che afferma: "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". Inoltre, il successivo comma 4, sancisce che: "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta."
- le APS si devono avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e, solo in caso di particolare necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art. 18 della L. 383/00).
- le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei (art. 10 c. 6 lett. e) del D.Lgs. 460/97).
Come fare per
- le OdV non possono pagare i propri soci ma solo collaboratori esterni. I soci possono solo ricevere rimborsi spese ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 266/91 che afferma: "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". Inoltre, il successivo comma 4, sancisce che: "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta."
- le APS si devono avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e, solo in caso di particolare necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art. 18 della L. 383/00).
- le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei (art. 10 c. 6 lett. e) del D.Lgs. 460/97).
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