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Torna all'elenco10/01/2019
Aggiornamenti sulla fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica, anche a soggetti privati, è un obbligo definitivamente approvato a partire dal 1 gennaio 2019.
Saranno esclusi i regimi forfettari e di vantaggio, nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 e che non hanno conseguito nell’anno precedente proventi derivanti dall’attività commerciale superiori ad Euro 65.000.
I sopracitati soggetti esclusi dall’obbligo avranno comunque la facoltà di attivarsi per il cosiddetto “ciclo passivo”, ovvero per poter fornire il proprio codice destinatario o PEC per ricevere le fatture elettroniche da tutti i fornitori di servizi con cui sono in contatto che risultino obbligati a tale adempimento.
In questo caso si possono distinguere
- forfettari: non deducono alcun costo e non hanno in generale interesse a recuperare le fatture passive, quindi possono non fare nulla;
- di vantaggio: questi soggetti deducono i costi inerenti all'attività, quindi hanno bisogno di poter recuperare le fatture passive ricevute dai propri fornitori. Per fare questo si consiglia di attivarsi per il ciclo passivo, nel senso di comunicare nell'area di Fisconline del sito dell'Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC in modo da ricevere lì le fatture.
Per la conservazione delle stesse, in ogni caso, basta apporre due flag nell'area appositamente dedicata dall'Agenzia delle Entrate alla conservazione e le fatture saranno conservate in maniera automatica e gratuita.
Si tratta di suggerimenti di praticità, ma non ci sono obblighi.
FATTURE DI NATURA SANITARIA: la Manovra Finanziaria (art.1 co.53), in seguito all’ingiunzione del garante della Privacy, è intervenuta sulla questione della tutela dei dati sanitari in caso di fatturazione elettronica per prestazioni di natura sanitaria per regimi ordinari.
Ad oggi le prestazioni che per loro natura sono da inviare al Sistema TS non possono essere emesse in formato elettronico, indipendentemente dall'effettiva trasmissione o meno al Sistema (quindi anche in caso di diniego da parte del paziente).
A livello operativo, considerata l’attuale incertezza normativa, con riferimento alle fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie (emesse a seguito di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema TS), si consiglia, per il momento, di non procedere al loro invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per il primo semestre 2019 è infatti prevista la non applicazione di sanzioni qualora la fattura venga inviata oltre il termine previsto di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (data di incasso del corrispettivo), ma comunque entro la data di liquidazione dell’Iva. Nella peggiore delle ipotesi, in caso di contribuente con liquidazioni iva mensili, si avrebbe quindi tempo fino al prossimo 15 febbraio per l’invio delle fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio. Con tutta probabilità prima di tale data l’Agenzia delle Entrate fornirà gli opportuni chiarimenti in materia.
FATTURE DI NATURA NON SANITARIA: dovranno essere obbligatoriamente elettroniche tutte le fatture di natura non sanitaria, legate alle prestazioni professionali psicologiche, ad oggi ancora normalmente soggette a Iva, (Psicologia Scolastica, Psicologia della Comunicazione, del Marketing e Nuove Tecnologie, Psicologia dello Sport, Psicologia Giuridica e Forense, Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e delle Risorse Umane, Psicologia di Comunità, Psicologia dell’Educazione, Psicologia del Traffico, ecc..).
Ulteriori chiarimenti e istruzioni più precise per lo svolgimento di tutti gli adempimenti saranno pubblicati a breve sul sito opl.it
Saranno esclusi i regimi forfettari e di vantaggio, nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 e che non hanno conseguito nell’anno precedente proventi derivanti dall’attività commerciale superiori ad Euro 65.000.
I sopracitati soggetti esclusi dall’obbligo avranno comunque la facoltà di attivarsi per il cosiddetto “ciclo passivo”, ovvero per poter fornire il proprio codice destinatario o PEC per ricevere le fatture elettroniche da tutti i fornitori di servizi con cui sono in contatto che risultino obbligati a tale adempimento.
In questo caso si possono distinguere
- forfettari: non deducono alcun costo e non hanno in generale interesse a recuperare le fatture passive, quindi possono non fare nulla;
- di vantaggio: questi soggetti deducono i costi inerenti all'attività, quindi hanno bisogno di poter recuperare le fatture passive ricevute dai propri fornitori. Per fare questo si consiglia di attivarsi per il ciclo passivo, nel senso di comunicare nell'area di Fisconline del sito dell'Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC in modo da ricevere lì le fatture.
Per la conservazione delle stesse, in ogni caso, basta apporre due flag nell'area appositamente dedicata dall'Agenzia delle Entrate alla conservazione e le fatture saranno conservate in maniera automatica e gratuita.
Si tratta di suggerimenti di praticità, ma non ci sono obblighi.
FATTURE DI NATURA SANITARIA: la Manovra Finanziaria (art.1 co.53), in seguito all’ingiunzione del garante della Privacy, è intervenuta sulla questione della tutela dei dati sanitari in caso di fatturazione elettronica per prestazioni di natura sanitaria per regimi ordinari.
Ad oggi le prestazioni che per loro natura sono da inviare al Sistema TS non possono essere emesse in formato elettronico, indipendentemente dall'effettiva trasmissione o meno al Sistema (quindi anche in caso di diniego da parte del paziente).
A livello operativo, considerata l’attuale incertezza normativa, con riferimento alle fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie (emesse a seguito di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema TS), si consiglia, per il momento, di non procedere al loro invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per il primo semestre 2019 è infatti prevista la non applicazione di sanzioni qualora la fattura venga inviata oltre il termine previsto di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (data di incasso del corrispettivo), ma comunque entro la data di liquidazione dell’Iva. Nella peggiore delle ipotesi, in caso di contribuente con liquidazioni iva mensili, si avrebbe quindi tempo fino al prossimo 15 febbraio per l’invio delle fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio. Con tutta probabilità prima di tale data l’Agenzia delle Entrate fornirà gli opportuni chiarimenti in materia.
FATTURE DI NATURA NON SANITARIA: dovranno essere obbligatoriamente elettroniche tutte le fatture di natura non sanitaria, legate alle prestazioni professionali psicologiche, ad oggi ancora normalmente soggette a Iva, (Psicologia Scolastica, Psicologia della Comunicazione, del Marketing e Nuove Tecnologie, Psicologia dello Sport, Psicologia Giuridica e Forense, Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e delle Risorse Umane, Psicologia di Comunità, Psicologia dell’Educazione, Psicologia del Traffico, ecc..).
Ulteriori chiarimenti e istruzioni più precise per lo svolgimento di tutti gli adempimenti saranno pubblicati a breve sul sito opl.it
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