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07/06/2024
Codice Deontologico: il TAR respinge il ricorso sul nuovo testo del codice deontologico e sul referendum nei confronti del CNOP
immagine articolo Codice Deontologico: il TAR respinge il ricorso sul nuovo testo del codice deontologico e sul referendum nei confronti del CNOP Con sentenza datata mercoledì 5 giugno 2024 il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio si è pronunciato sul ricorso proposto da un gruppo di colleghe e colleghi contro il CNOP, contestando la validità del referendum e il contenuto del nuovo testo del codice deontologico.
Il TAR, ha infatti ritenuto che nessuno dei motivi alla base del ricorso fosse accoglibile e in più punti della sentenza ha giudicato il lavoro del CNOP appropriato e del tutto in linea con il dettato normativo e i principi della Costituzione.
L’attuale testo del codice deontologico rimane pertanto in vigore.

Riportiamo alcuni stralci della sentenza: 

  • Rispetto alla contestazione di non aver ricevuto comunicazioni informali o formali sul referendum e sulle modifiche proposte al nuovo codice deontologico:
    “Tale censura va disattesa in quanto risulta di fatto smentita ex actis dalle informative periodiche inoltrate a ciascun componente (iscritte e iscritti, ndr) dell’Ordine, dalle quali risulta che a fronte di oltre 110.000 invii di ciascuna newsletter solo poche decine di iscritti non la ricevevano per un hard bounce (ossia esito negativo dopo 4 tentativi di invio), a fronte della quasi totalità che ha ricevuto correttamente la newsletter nella propria casella di posta elettronica.”

  • Rispetto alla scelta di svolgere il referendum in mediante il voto online:
    “La costituzione di un seggio fisico per ciascuna regione avrebbe invece avuto dei costi spropositati (diverse decine di migliaia di euro) rispetto all’obiettivo, ampiamente perseguito di massima partecipazione degli elettori”.

  • Rispetto alla legittimità della delibera del CNOP che ha approvato all’unanimità la proposta di testo del nuovo codice deontologico, la premessa etica e i principi etici:
    “una prospettazione che va disattesa alla luce di quanto stabilito [dalla legge istitutiva della professione, ndr nonché in considerazione del fatto che] allegato alla deliberazione del 28 aprile 2023, vi era un documento contenente la versione del codice aggiornata, che includeva testualmente la cd “premessa etica” e i quattro principi etici, che i ricorrenti assumono erroneamente essere stati esclusi dalla votazione)”.

  • Rispetto al presunto contrasto tra i principi espressi nella premessa etica e le norme nazionali (anche costituzionali):
    “tali contenuti e principi (tra cui il rispetto e promozione dei diritti e della dignità della persona, competenza, responsabilità, onestà, integrità, lealtà e trasparenza), appaiono tutti riconducibili direttamente alla Costituzione, oltre a rispondere al principio cardine di qualsiasi ricercatore e professionista a fondare le proprie ricerche e la propria pratica professionale su conoscenze scientifiche specifiche, discusse e condivise dalla comunità scientifica internazionale e nazionale.”

  • Rispetto alla presunta limitazione della partecipazione al voto:
    “Non può trovare accoglimento [...] una presunta limitazione dei potenziali partecipanti al referendum per l’approvazione del nuovo codice deontologico, desumibile dal costo fisso da corrispondere fino al numero di 50.000 votanti preventivato in favore della società gestore della piattaforma telematica di voto, trattandosi anche in questo caso di rilievo smentito ex actis dal dato storico numerico delle ultime consultazioni, nonché dalla effettiva e incontestata capacità della piattaforma in questione di ospitare un numero di potenziali votanti ben superiore alle 131 mila unità.”

  • Rispetto alla scelta dell’autenticazione tramite SPID per l’espressione del voto al referendum:
    “Né può contestarsi l’autenticazione dei votanti tramite SPID e/o CIE, trattandosi di sistemi di accesso riconosciuti e obbligatori per tutti i servizi offerti al cittadino dalla pubblica amministrazione,”
 
Consulta la sentenza del TAR al seguente link: Sentenza TAR
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