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Torna all'elenco23/07/2018
Decreto dignità: cosa cambia per i liberi professionisti
Il D.L. n.87, noto a tutti come Decreto dignità, è stato firmato dal Presidente della Repubblica il 13/07/2018.
Rispetto alle variazioni che interessano il mondo del lavoro, la maggior parte delle misure riguardano i contratti per dipendenti e in modo particolare l’introduzione di misure restrittive ai rinnovi a termine.
Tuttavia vi è un punto che può interessare tutti i liberi professionisti che prestano i loro servizi e attività per la Pubblica Amministrazione (PA).
A partire dalla metà di luglio, infatti, i compensi professionali di lavoro autonomo soggetti a ritenuta d'acconto, non rientrano più nella disciplina della «scissione dei pagamenti» (split payment), di cui all'articolo 17ter del D.P.R. n.633/1972.
Nel testo del Decreto, infatti, si legge:
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n.600/1973.
Dunque il Decreto interviene modificando quanto sancito dagli articoli 4 e 5 del D.M. del 23/01/2015 consentendo in questo modo il versamento dell’IVA ai liberi professionisti che si faranno carico del pagamento della stessa secondo le modalità previste per tutte le altre tipologie di prestazioni (rientrando tra queste anche i compensi per prestazioni professionali erogate da Psicologi).
Dal punto di vista pratico, con detto esonero in sostanza s'inverte nuovamente l'obbligo di versamento dell'IVA relativa alla prestazione: non viene più trattenuta e versata direttamente dal committente, ma viene pagata al professionista che provvederà poi a versarla con le ordinarie modalità di liquidazione periodica.
Tutte le fatture emesse prima dell’entrata in vigore del Decreto non devono essere riemesse. A partire dal 14 luglio, invece, non si deve più impostare lo split payment per le fatture elettroniche emesse verso la PA.
Rispetto alle variazioni che interessano il mondo del lavoro, la maggior parte delle misure riguardano i contratti per dipendenti e in modo particolare l’introduzione di misure restrittive ai rinnovi a termine.
Tuttavia vi è un punto che può interessare tutti i liberi professionisti che prestano i loro servizi e attività per la Pubblica Amministrazione (PA).
A partire dalla metà di luglio, infatti, i compensi professionali di lavoro autonomo soggetti a ritenuta d'acconto, non rientrano più nella disciplina della «scissione dei pagamenti» (split payment), di cui all'articolo 17ter del D.P.R. n.633/1972.
Nel testo del Decreto, infatti, si legge:
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n.600/1973.
Dunque il Decreto interviene modificando quanto sancito dagli articoli 4 e 5 del D.M. del 23/01/2015 consentendo in questo modo il versamento dell’IVA ai liberi professionisti che si faranno carico del pagamento della stessa secondo le modalità previste per tutte le altre tipologie di prestazioni (rientrando tra queste anche i compensi per prestazioni professionali erogate da Psicologi).
Dal punto di vista pratico, con detto esonero in sostanza s'inverte nuovamente l'obbligo di versamento dell'IVA relativa alla prestazione: non viene più trattenuta e versata direttamente dal committente, ma viene pagata al professionista che provvederà poi a versarla con le ordinarie modalità di liquidazione periodica.
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