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Torna all'elenco23/12/2023
Crediti ECM: facciamo il punto
Gentili iscritt*,
con l’avvicinarsi della fine dell’anno riteniamo utile fare un punto della situazione rispetto alle posizioni ECM.
Completamento obbligo ECM 2020-2022 e SPOSTAMENTO CREDITI VERSO IL TRIENNIO 2020-2022.
- Il recupero dei crediti ECM per il triennio 2020-2022 sarà concesso tramite la frequenza a corsi ECM che riporteranno sull’attestato finale “data di fine evento” fino al 31.12.2023.
- La possibilità informatica di spostamento del credito sul portale Cogeaps da parte del professionista, sarà concessa fino al 30 giugno 2024. Il portale Cogeaps si adopererà all’aggiornamento delle anagrafiche in base queste nuove disposizioni.
Esoneri e esenzioni.
Di seguito trovate le condizioni che danno diritto all'esonero o all'esenzione dal conseguimento dei crediti ECM.
Casi di esonero
* Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
* Corso di formazione specifica in medicina generale;
* Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
* Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
* Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
* Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
* Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.
Casi di esenzione
* Congedo maternità e paternità;
* Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
* Adozione e affidamento preadottivo;
* Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
* Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
* Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Richiamo alle armi o missioni all’estero/Italia;
* Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
* Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
* Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
* Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
* Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
* Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Il professionista può registrare il proprio periodo di esonero o esenzione accedendo all’area ECM del Cogeaps, corredando la richiesta con eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Trovate maggiori informazioni a questo link 👉 https://www.opl.it/come-fare-per/Esoneri-Esenzioni.php
RICONOSCERE L'AUTOFORMAZIONE
Inoltre i crediti ECM non si ottengono solo attraverso la formazione certificata ma anche attraverso attività di autoformazione. Di seguito l'attività di autoformazione che è possibile dichiarare:
- Partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione psicologica.
- Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider).
- Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.).
- Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo.
- Attività di Dottorato, Docenza in Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
- Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione psicologica.
- Tutoring svolto in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
- Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid.
- Studio individuale di materiali durevoli, manuali, letture scientifiche, monografie su tematiche inerenti la professione psicologica.
Quanti ECM? 1 ECM ogni ora di impegno dichiarato dal professionista con il limite massimo del 20% del personale obbligo triennale.
Come caricare l'autoformazione? portale Cogeaps, sezione Partecipazioni ECM, crediti individuali, sotto sezione autoformazione.
Trovi maggiori informazioni a questo link 👉
https://www.opl.it/public/files/12349-La-formazione-individuale21.pdf
con l’avvicinarsi della fine dell’anno riteniamo utile fare un punto della situazione rispetto alle posizioni ECM.
Completamento obbligo ECM 2020-2022 e SPOSTAMENTO CREDITI VERSO IL TRIENNIO 2020-2022.
- Il recupero dei crediti ECM per il triennio 2020-2022 sarà concesso tramite la frequenza a corsi ECM che riporteranno sull’attestato finale “data di fine evento” fino al 31.12.2023.
- La possibilità informatica di spostamento del credito sul portale Cogeaps da parte del professionista, sarà concessa fino al 30 giugno 2024. Il portale Cogeaps si adopererà all’aggiornamento delle anagrafiche in base queste nuove disposizioni.
Esoneri e esenzioni.
Di seguito trovate le condizioni che danno diritto all'esonero o all'esenzione dal conseguimento dei crediti ECM.
Casi di esonero
* Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
* Corso di formazione specifica in medicina generale;
* Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
* Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
* Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
* Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
* Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.
Casi di esenzione
* Congedo maternità e paternità;
* Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
* Adozione e affidamento preadottivo;
* Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
* Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
* Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
* Richiamo alle armi o missioni all’estero/Italia;
* Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
* Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
* Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
* Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
* Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
* Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Il professionista può registrare il proprio periodo di esonero o esenzione accedendo all’area ECM del Cogeaps, corredando la richiesta con eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Trovate maggiori informazioni a questo link 👉 https://www.opl.it/come-fare-per/Esoneri-Esenzioni.php
RICONOSCERE L'AUTOFORMAZIONE
Inoltre i crediti ECM non si ottengono solo attraverso la formazione certificata ma anche attraverso attività di autoformazione. Di seguito l'attività di autoformazione che è possibile dichiarare:
- Partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione psicologica.
- Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider).
- Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.).
- Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo.
- Attività di Dottorato, Docenza in Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
- Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione psicologica.
- Tutoring svolto in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
- Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid.
- Studio individuale di materiali durevoli, manuali, letture scientifiche, monografie su tematiche inerenti la professione psicologica.
Quanti ECM? 1 ECM ogni ora di impegno dichiarato dal professionista con il limite massimo del 20% del personale obbligo triennale.
Come caricare l'autoformazione? portale Cogeaps, sezione Partecipazioni ECM, crediti individuali, sotto sezione autoformazione.
Trovi maggiori informazioni a questo link 👉
https://www.opl.it/public/files/12349-La-formazione-individuale21.pdf
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