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31/01/2020
Obbligo di formazione ECM?
immagine articolo Obbligo di formazione ECM? Premessa
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 01/01/2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 01/08/2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Inoltre l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n.148 del 14/09/2011, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

Se vuoi approfondire ulteriormente la tematica puoi leggere il parere legale richiesto dall'Ordine (link al parere).


Triennio 2020-2022

È da poco iniziato il nuovo triennio formativo, che vede riconfermare il fabbisogno nella misura di 150 crediti ECM da svolgere in tre anni entro il 31/12/2022.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) nel comunicato del 23 /12/2019, delibera tale obbligo, introducendo anche una agevolazione per coloro che non hanno concluso il triennio 2017-2019: la possibilità di recuperare i crediti ECM mancanti entro il 31/12/2020.

Per vedere la Delibera: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf

Il 2020 rappresenta anche un anno di transizione per tutto il sistema ECM, nato nel 1992 ed ormai obsoleto e che non soddisfa i fabbisogni di formazione di tutte le componenti delle professioni oggi esistenti. La CNFC ha a tal proposito istituito un Gruppo di lavoro, con l’obiettivo di puntare sulla qualità degli eventi formativi e adeguare la formazione continua nel settore salute alle esigenze e ai nuovi scenari delle professioni sanitarie.

Sarà premura dell'OPL raccogliere tutte le richieste e possibili modifiche evidenziando le specificità della professione di Psicologo.

Strumento di conoscenza e gestione del proprio monte crediti è il portale Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) che in questa fase sta attraversando un processo di adeguamento e potenziamento del servizio in vista delle novità del sistema ECM e dell’aggiunta delle nuove professioni sanitarie che si approcciano per la prima volta alla formazione continua. Pertanto, potrebbero presentarsi dei problemi di prima registrazione, inserimento istante e contatto telefonico che a breve saranno ripristinati a pieno regime.

L’OPL prosegue dal 2015 nel servizio di supporto informativo ed erogazione di corsi ECM gratuiti per i propri iscritti, coprendo i temi di tutela e deontologia che sono propri del suo mandato.

Nella seduta del consiglio del 23/01/2020 è stato deliberato il nuovo comitato scientifico ECM composto da:
Fabrizio Pasotti (coordinatore), Franco Merlini, Enrico Molinari, Franco del Corno, Alessandra Micalizzi, Stefania Basilico.

La consigliera Chiara Ratto sarà la responsabile del più ampio progetto OPL Academy di cui fa parte anche la formazione ECM.

Entro fine febbraio 2020 sarà approvato il piano formativo 2020 che prevederà sia la formazione residenziale classica sia la formazione a distanza (FAD).


Possibili sanzioni?

Il ruolo di vigilanza ed eventuali sanzioni viene demandato agli ordini professionali e nel nostro caso, si raccorda con l’art. 5 del C.D. degli psicologi italiani (Si veda a tal proposito l’art. 21 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»)

Tuttavia, ad oggi non è stato ancora definito un regolamento ordinistico né regionale né nazionale circa il mancato adempimento della formazione continua. Si ipotizza che eventuali controlli saranno effettuati a partire dalla fine del triennio formativo in corso ovvero dal 2022 e OPL intende definire la tematica a livello nazionale e nelle sedi opportune.
 
L'OPL non eserciterà nessuna funzione di controllo sul triennio appena concluso (2017-2019).


Approfondimento e supporto agli iscritti.

- sezione dedicata del sito OPL:
https://www.opl.it/789/come-fare-per/ECM

- supporto via email: ecm@opl.it

- supporto telefonico:
https://www.opl.it/ordine-psicologi-lombardia/contatti-e-orari.php

- Manuale per la Formazione Continua del Professionista Sanitario:
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

- vademecum formazione ECM:
https://www.opl.it/come-fare-per/Vademecum-domande-e-risposte-sull-ECM.php?t=789


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