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Torna all'elenco31/07/2021
Aggiornamento sui primi accertamenti di inadempienza dell'obbligo vaccinale ricevuti dalle ATS ai sensi del D.L.44 del 01/04/2021
Gentili iscritte e iscritti,
in questi giorni l'Ordine ha ricevuto dalle ATS regionali i primi accertamenti di inadempienza all'obbligo vaccinale così come stabilito dal Decreto Legge n.44 del 01/04/2021, convertito in Legge n.76 del 28/05/2021. Pertanto, l’OPL sta procedendo a darne comunicazione immediata agli interessati.
Il D.L. n.44/2021 all’art.4 prevede, infatti, che sia l’Azienda Sanitaria Locale di residenza dei Professionisti ad avere il compito di accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
In tale contesto, l’attività dell’Ordine “consiste in un mero onere informativo previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL”. Di conseguenza l’OPL sta provvedendo a inviare i Decreti di sospensione a ogni iscritto, nonché ad annotare la sospensione sull’Albo.
Le conseguenze della sospensione
Per dirimere i dubbi interpretativi in merito alle conseguenze sulle attività professionali oggetto di sospensione si fa riferimento al parere del legale competente del Consiglio Nazionale dell’Ordine in cui si legge:
“il professionista oggetto di sospensione per inadempienza dell’obbligo vaccinale è interdetto dall’attività professionale limitatamente alle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, rimane quindi, ad esempio, la possibilità di esercitare per via telematica”.
Si ricorda che la sospensione ha efficacia con decorrenza immediata per tutto il perdurare degli effetti del provvedimento dell’ATS e comunque al massimo fino al 31/12/2021.
La revoca della sospensione
Il suddetto provvedimento di sospensione può essere revocato a seguito di segnalazione dell’iscritto all’ATS delle seguenti fattispecie: prenotazione della vaccinazione effettuata, avvenuta vaccinazione, trasmissione attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte dei MMG.
Il ricorso dell’iscritto
Informiamo che contro l’atto di accertamento del non assolvimento dell’obbligo vacinale dell’ATS è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, impugnandolo, entro 60 giorni a far data dallo stesso.
L'intervento di chiarimento dell’OPL
A seguito di numerose segnalazioni degli iscritti di ritardi negli accertamenti delle documentazioni attestanti la regolarità delle loro posizioni, l’OPL ha inviato una lettera di richiesta alle ATS di pertinenza per invitarle a riaccertare l’effettiva sussistenza delle cause di sospensione.
in questi giorni l'Ordine ha ricevuto dalle ATS regionali i primi accertamenti di inadempienza all'obbligo vaccinale così come stabilito dal Decreto Legge n.44 del 01/04/2021, convertito in Legge n.76 del 28/05/2021. Pertanto, l’OPL sta procedendo a darne comunicazione immediata agli interessati.
Il D.L. n.44/2021 all’art.4 prevede, infatti, che sia l’Azienda Sanitaria Locale di residenza dei Professionisti ad avere il compito di accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
In tale contesto, l’attività dell’Ordine “consiste in un mero onere informativo previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL”. Di conseguenza l’OPL sta provvedendo a inviare i Decreti di sospensione a ogni iscritto, nonché ad annotare la sospensione sull’Albo.
Le conseguenze della sospensione
Per dirimere i dubbi interpretativi in merito alle conseguenze sulle attività professionali oggetto di sospensione si fa riferimento al parere del legale competente del Consiglio Nazionale dell’Ordine in cui si legge:
“il professionista oggetto di sospensione per inadempienza dell’obbligo vaccinale è interdetto dall’attività professionale limitatamente alle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, rimane quindi, ad esempio, la possibilità di esercitare per via telematica”.
Si ricorda che la sospensione ha efficacia con decorrenza immediata per tutto il perdurare degli effetti del provvedimento dell’ATS e comunque al massimo fino al 31/12/2021.
La revoca della sospensione
Il suddetto provvedimento di sospensione può essere revocato a seguito di segnalazione dell’iscritto all’ATS delle seguenti fattispecie: prenotazione della vaccinazione effettuata, avvenuta vaccinazione, trasmissione attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte dei MMG.
Il ricorso dell’iscritto
Informiamo che contro l’atto di accertamento del non assolvimento dell’obbligo vacinale dell’ATS è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, impugnandolo, entro 60 giorni a far data dallo stesso.
L'intervento di chiarimento dell’OPL
A seguito di numerose segnalazioni degli iscritti di ritardi negli accertamenti delle documentazioni attestanti la regolarità delle loro posizioni, l’OPL ha inviato una lettera di richiesta alle ATS di pertinenza per invitarle a riaccertare l’effettiva sussistenza delle cause di sospensione.
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