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Torna all'elenco03/03/2020
Coronavirus: modalità di svolgimento del tirocinio post lauream e di specializzazione in psicoterapia
Di seguito le indicazioni per i tirocini post lauream e di specializzazione in psicoterapia sull’emergenza coronavirus.
Tirocini post lauream
Si comunicano le modalità di svolgimento del tirocinio post lauream per la professione di psicologo a seguito del D.P.C.M. del 01/03/2020, ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).
Agli studenti che stanno svolgendo il tirocinio post lauream, previo accordo con la struttura ospitante, si suggerisce l’opportunità di svolgere parte del tirocinio presso il domicilio del tirocinante, attraverso l'assegnazione di specifici compiti relativi al tirocinio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici, filmati, studio individuale, approfondimenti della letteratura).
Le ore e i giorni corrispondenti potranno essere valutati e certificati ai fini del rispetto dei vincoli per lo svolgimento del tirocinio stesso.
Viene dunque garantita:
- La possibilità di svolgere il tirocinio all'interno di strutture soggette a misure restrittive (università, ospedali ecc.) o in strutture dove esse sono eventualmente decise su base discrezionale;
- La necessità di consentire il regolare svolgimento del tirocinio senza determinare nocumento alcuno agli studenti attualmente iscritti;
- L’opportunità di mantenere stabili, nei diversi atenei, le date di inizio e fine tirocinio ed i possibili effetti di una eventuale sospensione del periodo di tirocinio, anche nei semestri successivi e in misura differenziata tra tirocinanti del medesimo semestre;
- La possibilità di individuare situazioni di smart working/lavoro agile, così come suggerita dalla Regione Lombardia.
Con l'auspicio che l’attuale criticità possa risolversi al più presto e l'augurio che tutti possano al più presto tornare alle proprie attività lavorative, confidiamo che questa misura possa permettere nel modo più efficace il proseguimento delle attività formative del tirocinante ed il rispetto delle scadenze temporali ad esse collegate, pur nel rispetto delle esigenze di controllo epidemiologico imposte dalla situazione attuale.
Tirocini di specializzazione psicoterapia
Rispetto all'eventuale interruzione dei tirocini delle scuole di specializzazione pubbliche e private, si precisa che il D.P.C.M. del 01/03/2020, sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), all’art.2 lett. e) prevede:
"La sospensione, sino all'8 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13/04/2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;”
I tirocinanti delle scuole di specializzazione sono professionisti sanitari a tutti gli effetti, per cui non sussiste il vincolo di sospensione.
Ovviamente fatti salvi i casi in cui le sedi di tirocinio, previa e motivata giustificazione, richiedano la sospensione dall'attività a titolo preventivo e cautelativo.
Tirocini post lauream
Si comunicano le modalità di svolgimento del tirocinio post lauream per la professione di psicologo a seguito del D.P.C.M. del 01/03/2020, ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).
Agli studenti che stanno svolgendo il tirocinio post lauream, previo accordo con la struttura ospitante, si suggerisce l’opportunità di svolgere parte del tirocinio presso il domicilio del tirocinante, attraverso l'assegnazione di specifici compiti relativi al tirocinio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici, filmati, studio individuale, approfondimenti della letteratura).
Le ore e i giorni corrispondenti potranno essere valutati e certificati ai fini del rispetto dei vincoli per lo svolgimento del tirocinio stesso.
Viene dunque garantita:
- La possibilità di svolgere il tirocinio all'interno di strutture soggette a misure restrittive (università, ospedali ecc.) o in strutture dove esse sono eventualmente decise su base discrezionale;
- La necessità di consentire il regolare svolgimento del tirocinio senza determinare nocumento alcuno agli studenti attualmente iscritti;
- L’opportunità di mantenere stabili, nei diversi atenei, le date di inizio e fine tirocinio ed i possibili effetti di una eventuale sospensione del periodo di tirocinio, anche nei semestri successivi e in misura differenziata tra tirocinanti del medesimo semestre;
- La possibilità di individuare situazioni di smart working/lavoro agile, così come suggerita dalla Regione Lombardia.
Con l'auspicio che l’attuale criticità possa risolversi al più presto e l'augurio che tutti possano al più presto tornare alle proprie attività lavorative, confidiamo che questa misura possa permettere nel modo più efficace il proseguimento delle attività formative del tirocinante ed il rispetto delle scadenze temporali ad esse collegate, pur nel rispetto delle esigenze di controllo epidemiologico imposte dalla situazione attuale.
Tirocini di specializzazione psicoterapia
Rispetto all'eventuale interruzione dei tirocini delle scuole di specializzazione pubbliche e private, si precisa che il D.P.C.M. del 01/03/2020, sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), all’art.2 lett. e) prevede:
"La sospensione, sino all'8 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13/04/2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;”
I tirocinanti delle scuole di specializzazione sono professionisti sanitari a tutti gli effetti, per cui non sussiste il vincolo di sospensione.
Ovviamente fatti salvi i casi in cui le sedi di tirocinio, previa e motivata giustificazione, richiedano la sospensione dall'attività a titolo preventivo e cautelativo.
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