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11/10/2018
Comunicato del Presidente a tutti gli Psicologi che lavorano o abbiano lavorato con contratti di collaborazione professionale presso le ASST e altre Strutture Sanitarie
Gentili colleghe e colleghi,
informo che
tutti gli Psicologi che lavorano o abbiano lavorato con contratti di collaborazione professionale presso le ASST, e in generale presso il SSN, per almeno tre anni negli ultimi otto (data maturazione dei 3 anni: 31/12/2017) che si sta aprendo una grande opportunità di regolarizzazione contrattuale.
Infatti, è aperta anche a precari e consulenti con partita IVA la possibilità di partecipare a tutti i bandi di stabilizzazione attualmente attivi, o in imminente pubblicazione, su tutto il territorio regionale. Le procedure di stabilizzazione riguardano sia il personale precario con contratti a tempo determinato sia quelli con contratti flessibili.
Questi i punti fondamentali:
1) il legislatore nazionale ha previsto la possibilità di stabilizzazione sia per lavoratori che abbiano lavorato con contratti a tempo determinato sia con contratti di collaborazione professionale.
L’art.20 del D.Lgs. n.75/2017, intitolato Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni prevede che
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio…
Inoltre la norma prevede che
Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
2) La Regione Lombardia con le delibere del 23 luglio 2018 G.R. n. 371 (comparto) e 372 (dirigenza) ha fornito alle aziende sanitarie gli indirizzi per la stabilizzazione e ricordato che il legislatore nazionale ha previsto due procedure di stabilizzazione, una riservata al 100% a chi abbia avuto contratti a tempo determinato e l’altra, con una riserva del 50% dei posti, a chi abbia lavorato con contratti flessibili, vale a dire contratti di collaborazione.
3) Nei bandi attualmente attivi, tra i requisiti di ammissione, viene esplicitato che il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso l’Azienda che ha bandito la procedura, presso diverse amministrazioni del SSN. Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione.
Oltre ai bandi presenti sul nostro sito, vi invito ad ampliare la ricerca presso tutte le Strutture Sanitarie della Lombardia.
Il Presidente
Riccardo Bettiga
informo che
tutti gli Psicologi che lavorano o abbiano lavorato con contratti di collaborazione professionale presso le ASST, e in generale presso il SSN, per almeno tre anni negli ultimi otto (data maturazione dei 3 anni: 31/12/2017) che si sta aprendo una grande opportunità di regolarizzazione contrattuale.
Infatti, è aperta anche a precari e consulenti con partita IVA la possibilità di partecipare a tutti i bandi di stabilizzazione attualmente attivi, o in imminente pubblicazione, su tutto il territorio regionale. Le procedure di stabilizzazione riguardano sia il personale precario con contratti a tempo determinato sia quelli con contratti flessibili.
Questi i punti fondamentali:
1) il legislatore nazionale ha previsto la possibilità di stabilizzazione sia per lavoratori che abbiano lavorato con contratti a tempo determinato sia con contratti di collaborazione professionale.
L’art.20 del D.Lgs. n.75/2017, intitolato Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni prevede che
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio…
Inoltre la norma prevede che
Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
2) La Regione Lombardia con le delibere del 23 luglio 2018 G.R. n. 371 (comparto) e 372 (dirigenza) ha fornito alle aziende sanitarie gli indirizzi per la stabilizzazione e ricordato che il legislatore nazionale ha previsto due procedure di stabilizzazione, una riservata al 100% a chi abbia avuto contratti a tempo determinato e l’altra, con una riserva del 50% dei posti, a chi abbia lavorato con contratti flessibili, vale a dire contratti di collaborazione.
3) Nei bandi attualmente attivi, tra i requisiti di ammissione, viene esplicitato che il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso l’Azienda che ha bandito la procedura, presso diverse amministrazioni del SSN. Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione.
Oltre ai bandi presenti sul nostro sito, vi invito ad ampliare la ricerca presso tutte le Strutture Sanitarie della Lombardia.
Il Presidente
Riccardo Bettiga
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