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Torna all'elenco12/12/2022
Fattura Emessa a fronte di Pagamento tramite Bonus Psicologo
Ai fini della redazione da parte dei professionisti Psicologi delle fatture da emettere a Pazienti che hanno acceso e diritto al Bonus Psicologo (previsto dall'art.1-quater, c.3 DL 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022), si ritiene utile riepilogare di seguito alcune indicazioni operative, comunicate anche a fronte di richiesta di chiarimenti rivolta dal Cnop al Ministero della Salute, sentita informalmente Agenzia delle Entrate:
- in caso di fattura il cui pagamento viene interamente coperto dal Bonus, la fattura viene redatta con le ordinarie regole, ma è obbligatorio riportare il CODICE UNIVOCO che verrà fornito dal Paziente al quale spetta il Bonus (al fine di riconciliare la prestazione al pagamento successivo a favore del professionista).
Per completezza si suggerisce di aggiungere anche il riferimento di legge, ossia l'indicazione: “Prestazione pagata attraverso erogazione del Bonus Psicologo ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche”.
- in caso di fattura pagata solo parzialmente attraverso il Bonus, le indicazioni informali dell'Agenzia delle Entrate hanno suggerito di distinguere la parte di compenso pagata attraverso il Bonus dalla parte di compenso che verrà invece versata direttamente dal Paziente a saldo.
Poichè questa distinzione rileva solo ai fini delle modalità di incasso e non ai fini fiscali, si suggerisce di redigere la fattura con le ordinarie regole fino alla determinazione del compenso totale, aggiungendo poi in calce alla fattura la specifica del pagamento, ossia a titolo di esempio, fatto il compenso totale pari a Euro 80,00:
“L'importo della prestazione sarà pagato come segue:
Questa precisazione servirà anche ad evidenziare la parte di compenso che resterà detraibile per il Paziente poiché direttamente da lui saldata, rispetto alla parte di compenso pagata dal Bonus.
I due importi andranno anche indicati separatamente nell'ambito della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma ad oggi non sono ancora state definite le modalità tecniche di comunicazione dei dati relativi alla quota coperta da Bonus.
Una volta predisposta la fattura da parte dello Psicologo, questa dovrà essere inserita sull'apposita piattaforma INPS, riportando il Codice Univoco, il numero e la data della fattura e l'importo. A fronte di detto inserimento INPS procederà ad effettuare le dovute verifiche e provvederà poi all'erogazione dell'importo spettante direttamente allo Psicologo entro il mese successivo.
Si ricorda che le fatture emesse a Pazienti persone fisiche privati per prestazioni di natura clinico/sanitaria devono essere emesse sempre in formato cartaceo o analogico, NON in formato elettronico: pertanto anche queste fatture pagate con Bonus seguono la stessa regola.
Infine, si ricorda che l'importo che potrà essere pagato dal Bonus a singola seduta è pari a Euro 50,00 (il numero di sedute riconosciute a ciascun Paziente dipenderà poi dal suo ISEE).
- in caso di fattura il cui pagamento viene interamente coperto dal Bonus, la fattura viene redatta con le ordinarie regole, ma è obbligatorio riportare il CODICE UNIVOCO che verrà fornito dal Paziente al quale spetta il Bonus (al fine di riconciliare la prestazione al pagamento successivo a favore del professionista).
Per completezza si suggerisce di aggiungere anche il riferimento di legge, ossia l'indicazione: “Prestazione pagata attraverso erogazione del Bonus Psicologo ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche”.
- in caso di fattura pagata solo parzialmente attraverso il Bonus, le indicazioni informali dell'Agenzia delle Entrate hanno suggerito di distinguere la parte di compenso pagata attraverso il Bonus dalla parte di compenso che verrà invece versata direttamente dal Paziente a saldo.
Poichè questa distinzione rileva solo ai fini delle modalità di incasso e non ai fini fiscali, si suggerisce di redigere la fattura con le ordinarie regole fino alla determinazione del compenso totale, aggiungendo poi in calce alla fattura la specifica del pagamento, ossia a titolo di esempio, fatto il compenso totale pari a Euro 80,00:
“L'importo della prestazione sarà pagato come segue:
- per Euro 50,00 attraverso Bonus Psicologico – CODICE UNIVOCO.....
- per Euro 30,00 attraverso bonifico/assegno ecc...”
Questa precisazione servirà anche ad evidenziare la parte di compenso che resterà detraibile per il Paziente poiché direttamente da lui saldata, rispetto alla parte di compenso pagata dal Bonus.
I due importi andranno anche indicati separatamente nell'ambito della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma ad oggi non sono ancora state definite le modalità tecniche di comunicazione dei dati relativi alla quota coperta da Bonus.
Una volta predisposta la fattura da parte dello Psicologo, questa dovrà essere inserita sull'apposita piattaforma INPS, riportando il Codice Univoco, il numero e la data della fattura e l'importo. A fronte di detto inserimento INPS procederà ad effettuare le dovute verifiche e provvederà poi all'erogazione dell'importo spettante direttamente allo Psicologo entro il mese successivo.
Si ricorda che le fatture emesse a Pazienti persone fisiche privati per prestazioni di natura clinico/sanitaria devono essere emesse sempre in formato cartaceo o analogico, NON in formato elettronico: pertanto anche queste fatture pagate con Bonus seguono la stessa regola.
Infine, si ricorda che l'importo che potrà essere pagato dal Bonus a singola seduta è pari a Euro 50,00 (il numero di sedute riconosciute a ciascun Paziente dipenderà poi dal suo ISEE).
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