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15/02/2022
APERTURA STUDI PROFESSIONALI: situazione normativa e azioni intraprese dall'OPL
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L’Ordine ha di recente ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghi/colleghe, soprattutto membri di equipe accreditate DSA, che portavano a conoscenza di gravi criticità con riferimento agli adempimenti richiesti da alcune ATS del territorio lombardo per l’apertura degli studi professionali degli esercenti attività sanitaria e relativi requisiti minimi tecnologici e strutturali.
Esponiamo di seguito il quadro della situazione normativa e le azioni intraprese da parte dell’OPL.
PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE
La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D. Lgs CPS n.233/1946, ratificato dalla Legge 561/1956. L’inserimento dello psicologo tra le professioni sanitarie è intervenuto ai sensi dell’art. 9, comma 4, L. 3/2018.
La normativa sui requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dellestrutture sanitarie sono antecedenti al riconoscimento della valenza e natura sanitaria della prestazione dello psicologo.
In particolare, ai sensi del D.G.R. n.VII/5724 del 27/07/2001 è previsto che gli studi professionali che non erogano prestazioni diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, sono esentati dal vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'inizio attività alla competente ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e il possesso dei requisiti strutturali di cui al DPR 14.1.1997.
È stato constatato che sul territorio di Regione Lombardia vi è un’applicazione non uniforme circa l’individuazione dei requisiti strutturali e tecnologici da allegare alla comunicazione di inizio attività di cui al Dgr VII/5724/2001.
Anche le segnalazioni pervenute dagli iscritti, esercenti in varie parti del territorio regionale, confermano l’assenza di un’uniformità e la specificità degli adempimenti richiesti da parte di talune ATS.
Allo stato attuale anche la modulistica predisposta da talune ATS mostra evidenti incongruità con la professione di psicologo e psicoterapeuta.
Alcune dei requisiti richiesti dalle ATS risultano con ogni evidenza inconferenti alle esigenze proprie dell’attività di psicologo e psicoterapeuta, apparendo un’acritica trasposizione di quanto definito con riferimento alla prestazione sanitaria tipica del medico e del professionista paramedico.
Infatti, si ribadisce che la normativa è preesistente al riconoscimento della valenza sanitaria della professione di psicologo. Alcune ATS hanno tradotto i requisiti strutturali e tecnologici generali richiesti dalla normativa in specifici adempimenti, tuttavia strutturati sulle esigenze di prevenzione in materia di sicurezza e igiene proprie del contesto sanitario di area medica, inadeguate e inconferenti al contesto proprio della nostra professione.
AZIONI INTRAPRESE DALL’OPL
In questi anni l’Ordine a partire dalla delibera n. n.288/15 del 22/10/2015, ha richiesto l’emanazione di circolare da parte della Regione Lombardia, affinché si specificasse che la normativa in essere in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie non fosse applicabile agli studi privati per lo svolgimento della professione di Psicologo e/o Psicologo-Psicoterapeuta.
A seguito delle numerose segnalazioni l’Ordine ha agito su diversi fronti:
è stato richiesto a Regione Lombardia e alle Unità Organizzative competenti con urgenza colloquio presso i gli uffici al fine di confrontarsi sulle effettive contingenze normative sul tema dell’apertura degli studi professionali e l’applicazione di una normativa sul territorio regionale specifica alla professione di psicologo e psicoterapeuta.
Ulteriori e nuovi aggiornamenti verranno pubblicati nel sito dell’OPL.
Nonostante le evidenti criticità, soprattutto in relazione alla carenza di chiarezza sugli effettivi adempimenti a cui il professionista è tenuto, al fine di non incorrere in sanzioni, si invitano le Colleghe e i Colleghi ad adeguarsi alle specifiche richieste direttamente provenienti dall’Autorità Amministrativa competente (nello specifico ATS).
L’Ordine ha di recente ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghi/colleghe, soprattutto membri di equipe accreditate DSA, che portavano a conoscenza di gravi criticità con riferimento agli adempimenti richiesti da alcune ATS del territorio lombardo per l’apertura degli studi professionali degli esercenti attività sanitaria e relativi requisiti minimi tecnologici e strutturali.
Esponiamo di seguito il quadro della situazione normativa e le azioni intraprese da parte dell’OPL.
PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE
La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D. Lgs CPS n.233/1946, ratificato dalla Legge 561/1956. L’inserimento dello psicologo tra le professioni sanitarie è intervenuto ai sensi dell’art. 9, comma 4, L. 3/2018.
La normativa sui requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dellestrutture sanitarie sono antecedenti al riconoscimento della valenza e natura sanitaria della prestazione dello psicologo.
In particolare, ai sensi del D.G.R. n.VII/5724 del 27/07/2001 è previsto che gli studi professionali che non erogano prestazioni diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, sono esentati dal vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'inizio attività alla competente ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e il possesso dei requisiti strutturali di cui al DPR 14.1.1997.
È stato constatato che sul territorio di Regione Lombardia vi è un’applicazione non uniforme circa l’individuazione dei requisiti strutturali e tecnologici da allegare alla comunicazione di inizio attività di cui al Dgr VII/5724/2001.
Anche le segnalazioni pervenute dagli iscritti, esercenti in varie parti del territorio regionale, confermano l’assenza di un’uniformità e la specificità degli adempimenti richiesti da parte di talune ATS.
Allo stato attuale anche la modulistica predisposta da talune ATS mostra evidenti incongruità con la professione di psicologo e psicoterapeuta.
Alcune dei requisiti richiesti dalle ATS risultano con ogni evidenza inconferenti alle esigenze proprie dell’attività di psicologo e psicoterapeuta, apparendo un’acritica trasposizione di quanto definito con riferimento alla prestazione sanitaria tipica del medico e del professionista paramedico.
Infatti, si ribadisce che la normativa è preesistente al riconoscimento della valenza sanitaria della professione di psicologo. Alcune ATS hanno tradotto i requisiti strutturali e tecnologici generali richiesti dalla normativa in specifici adempimenti, tuttavia strutturati sulle esigenze di prevenzione in materia di sicurezza e igiene proprie del contesto sanitario di area medica, inadeguate e inconferenti al contesto proprio della nostra professione.
AZIONI INTRAPRESE DALL’OPL
In questi anni l’Ordine a partire dalla delibera n. n.288/15 del 22/10/2015, ha richiesto l’emanazione di circolare da parte della Regione Lombardia, affinché si specificasse che la normativa in essere in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie non fosse applicabile agli studi privati per lo svolgimento della professione di Psicologo e/o Psicologo-Psicoterapeuta.
A seguito delle numerose segnalazioni l’Ordine ha agito su diversi fronti:
- è stata inviata un’istanza urgente a tutte le ATS presenti sul territorio un’istanza con urgenza chiedendo disponibilità ad un confronto al fine di raccogliere ogni informazione
utile per una dettagliata e circostanziata ricostruzione della problematica.
Inoltre, nell’attesa di una conferma sull’incontro, è stato richiesto ampio margine di proroga o sospensione alle attività di accertamento o di richiesta di adeguamento, al fine di consentire al nostro Ente di fornire un’adeguata ed esaustiva informativa a tutti gli psicologi e psicoterapeuti interessati. - la dott.ssa Elena Berselli, designata per conto dell’OPL in qualità di rappresentante al Comitato Tecnico Regionale DSA, porterà la questione come punto all’Ordine del Giorno in occasione della prima riunione del Comitato;
è stato richiesto a Regione Lombardia e alle Unità Organizzative competenti con urgenza colloquio presso i gli uffici al fine di confrontarsi sulle effettive contingenze normative sul tema dell’apertura degli studi professionali e l’applicazione di una normativa sul territorio regionale specifica alla professione di psicologo e psicoterapeuta.
Ulteriori e nuovi aggiornamenti verranno pubblicati nel sito dell’OPL.
Nonostante le evidenti criticità, soprattutto in relazione alla carenza di chiarezza sugli effettivi adempimenti a cui il professionista è tenuto, al fine di non incorrere in sanzioni, si invitano le Colleghe e i Colleghi ad adeguarsi alle specifiche richieste direttamente provenienti dall’Autorità Amministrativa competente (nello specifico ATS).
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