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15/09/2017
Nuovo obbligo di preventivo e Consenso Informato: il delicato intreccio fra correttezza amministrativa e deontologica
Premessa:
L’art.23 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani recita testualmente:
"Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale".
Tale vincolo deontologico è stato rinforzato e meglio specificato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n.124/2017), in vigore dal 29 agosto 2017, con la quale è stato introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti, del preventivo.
L’art.9 del D.L. n.1/2013, conv. in L. n.27/2012 come modificato dal comma 150 della L. n.124/2017[1], dispone che:
- il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- il professionista deve rendere noto al Cliente, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni.
Ovvero è necessario fornire ad ogni Cliente un documento che contenga tutte le informazioni sui costi che dovrà sostenere, sulle voci di spesa (spese, oneri, contributi), in cui siano esplicitati i dati della polizza assicurativa (numero, massimale, compagnia) e la complessità dell’incarico.
Non vale il preventivo orale.
Ciò detto gli artt. 9, 24 e 31 delineano un altro principio cardine del codice stesso che a questo nuovo obbligo si intreccia e si collega inevitabilmente: il Consenso Informato.
Art. 9
"Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato".
Art.24
"Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata".
Art.31
"Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".
Il Consenso Informato è un principio deontologico che caratterizza in ogni momento l’agire professionale dello psicologo, è un “modo” di lavorare attraverso il quale si garantisce ai propri Clienti di poter esprimere un parere autorizzatorio, dopo essere stati esaustivamente informati, riguardo a come, e se, procedere nel rapporto professionale. È una condivisione continua delle caratteristiche, della direzione e delle implicazioni del lavoro fra psicologo e Cliente, accettata da quest’ultimo in piena libertà e coscienza.
In questo senso il Consenso Informato non è necessariamente un atto scritto, può esserlo, ma non è mai un mero adempimento formale, non è soltanto “un foglio da firmare” ma, da principio etico, deve tradursi costantemente in una configurazione, in uno stile proprio dell’agire di ogni psicologo.
La firma di un modulo non garantisce, per altro, che il Cliente risulti realmente informato all’atto della firma. I cambiamenti e le ritrattazioni della direzione o delle scelte tecniche di intervento non sono sempre prevedibili nella fase iniziale del rapporto e, quindi, uno psicologo che consideri esaurito l’assolvimento del dovere deontologico mediante la firma di un modulo di consenso, rischia comunque di non aver agito coerentemente a tale principio, pur avendo assolto nei fatti l’atto burocratico.
Visto tutto quanto sopra, il nuovo obbligo di preventivo ci permette di riaprire oggi una riflessione antica sul valore e sulle implicazioni della modulistica e della burocrazia professionale. Esistono obblighi legislativi, atti formali necessari da compilare e moduli da siglare, ma una firma non può e non deve mai essere confusa con il perseguimento costante di un principio deontologico.
Possiamo dire correttamente che il preventivo ex L. n.124/2017 e il Consenso Informato previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani sono due cose differenti, con la consapevolezza che il primo, obbligatoriamente redatto in forma scritta, deve essere realizzato come ogni altro atto professionale, in modo che chi ne ha diritto possa esprimere, nel modo che si riterrà reciprocamente più opportuno, un consenso realmente informato.
Vediamo ora nel dettaglio alcune caratteristiche del nuovo preventivo obbligatorio e un facsimile di modulo da seguire.
Cosa si intende per preventivo?
Il preventivo elenca, in forma scritta o digitale, il corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni ipotizzabili al momento della redazione, sulla base di quanto reso noto dal Cliente.
Il preventivo è un contratto?
Dal punto di vista giuridico è una proposta di contratto attraverso cui lo Psicologo/Psicoterapeuta si impegna a eseguire una prestazione dietro un corrispettivo.
Solo quando interviene l’accettazione da parte del Cliente il contratto può dirsi concluso: il professionista è obbligato a rendere la prestazione e il paziente diventa debitore dell’importo pattuito.
Quindi il preventivo diventa un contratto:
Come deve essere l’accettazione?
La proposta di contratto contenuta nel preventivo deve essere accettata, di norma, mediante la restituzione della stessa sottoscritta dal Cliente, con l’indicazione “per accettazione” seguita da data e sottoscrizione oppure da una lettera o comunicazione digitale che espressamente contenga la locuzione “dichiaro, ad ogni effetto, di accettare il preventivo allegato e siglato con data ...”.
L’accettazione può intervenire anche tramite un comportamento concludente (ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo, dà inizio ai colloqui psicologici e versa un acconto).
Il preventivo riguarda solo i costi delle sedute o tutti i costi presumibili?
Nel preventivo il compenso per la prestazione deve essere chiaro e puntuale: vanno indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi.
Nel preventivo si può indicare
L’ammontare del compenso e, quindi, in larga parte frutto di accordo con le parti avuto riguardo a condizioni praticate nel mercato.
Ci sono conseguenze in caso di mancata predisposizione del corrispettivo?
La legge n.124/2017 non prevede alcuna sanzione civilistica che possa pregiudicare o modificare il contratto nel caso di mancata predisposizione dei costi della prestazione.
Va sottolineato che in caso di contestazione da parte del Cliente la mancanza di un preventivo potrà influire sull’esito dell’eventuale causa per il pagamento, quanto meno rispetto alla determinazione dell’ammontare del compenso.
Va, inoltre, rilevato che pur non esistendo sanzioni di tipo civilistico l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica.
Infine, potrebbero esserci conseguenze di natura deontologica, stante la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico.
Lo Psicologo è vincolato al compenso indicato nel preventivo?
La proposta è vincolante per il professionista che dovrà attenersi al corrispettivo indicato nel preventivo. Essendo un “preventivo” l’indicazione riportata all’inizio del rapporto contrattuale è suscettibile di modifiche entro un margine ragionevole e solo se, rispetto al momento in cui è stato redatto, si sono verificate circostanze “non prevedibili” che possano giustificare la modifica dei valori indicati al momento del conferimento dell'incarico.
In questa ipotesi regole di lealtà contrattuale pongono a carico dello Psicologo l’onere di informare il paziente inviando un nuovo preventivo ovvero una nota a chiarimento e integrazione della precedente, che preveda la facoltà di recedere dal contratto (così come lo Psicologo se il Cliente non accetta la modifica proposta).
Come redigere un “buon” preventivo?
Riservare uno spazio di tempo adeguato per esaminare col Cliente le problematiche che devono essere risolte, specificare tutti gli elementi necessari per il suo contenuto, indicare l’ammontare dell’importo degli oneri fiscali e previdenziali, stabilire, fin da subito, eventuali modalità di pagamento, le possibili ed eventuali modifiche, in aumento o diminuzione, indicare gli estremi della polizza professionale.
In caso di studio associato o società, per le integrazioni specifiche relative al professionista si rinvia al consenso informato in cui compaiono i dati di riferimento, anche in relazione al n. di polizza assicurativa
Si può chiedere un compenso per la predisposizione del preventivo?
No, il preventivo è attività gratuita perché si tratta di una proposta contrattuale che deve essere accettata dal Cliente e rientra nei doveri informativi dello Psicologo.
__________
[1] Ecco il testo coordinato dell’art.9, co. 6 L. n.27/2012 "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".
L’art.23 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani recita testualmente:
"Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale".
Tale vincolo deontologico è stato rinforzato e meglio specificato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n.124/2017), in vigore dal 29 agosto 2017, con la quale è stato introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti, del preventivo.
L’art.9 del D.L. n.1/2013, conv. in L. n.27/2012 come modificato dal comma 150 della L. n.124/2017[1], dispone che:
- il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- il professionista deve rendere noto al Cliente, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni.
Ovvero è necessario fornire ad ogni Cliente un documento che contenga tutte le informazioni sui costi che dovrà sostenere, sulle voci di spesa (spese, oneri, contributi), in cui siano esplicitati i dati della polizza assicurativa (numero, massimale, compagnia) e la complessità dell’incarico.
Non vale il preventivo orale.
Ciò detto gli artt. 9, 24 e 31 delineano un altro principio cardine del codice stesso che a questo nuovo obbligo si intreccia e si collega inevitabilmente: il Consenso Informato.
Art. 9
"Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato".
Art.24
"Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata".
Art.31
"Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".
Il Consenso Informato è un principio deontologico che caratterizza in ogni momento l’agire professionale dello psicologo, è un “modo” di lavorare attraverso il quale si garantisce ai propri Clienti di poter esprimere un parere autorizzatorio, dopo essere stati esaustivamente informati, riguardo a come, e se, procedere nel rapporto professionale. È una condivisione continua delle caratteristiche, della direzione e delle implicazioni del lavoro fra psicologo e Cliente, accettata da quest’ultimo in piena libertà e coscienza.
In questo senso il Consenso Informato non è necessariamente un atto scritto, può esserlo, ma non è mai un mero adempimento formale, non è soltanto “un foglio da firmare” ma, da principio etico, deve tradursi costantemente in una configurazione, in uno stile proprio dell’agire di ogni psicologo.
La firma di un modulo non garantisce, per altro, che il Cliente risulti realmente informato all’atto della firma. I cambiamenti e le ritrattazioni della direzione o delle scelte tecniche di intervento non sono sempre prevedibili nella fase iniziale del rapporto e, quindi, uno psicologo che consideri esaurito l’assolvimento del dovere deontologico mediante la firma di un modulo di consenso, rischia comunque di non aver agito coerentemente a tale principio, pur avendo assolto nei fatti l’atto burocratico.
Visto tutto quanto sopra, il nuovo obbligo di preventivo ci permette di riaprire oggi una riflessione antica sul valore e sulle implicazioni della modulistica e della burocrazia professionale. Esistono obblighi legislativi, atti formali necessari da compilare e moduli da siglare, ma una firma non può e non deve mai essere confusa con il perseguimento costante di un principio deontologico.
Possiamo dire correttamente che il preventivo ex L. n.124/2017 e il Consenso Informato previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani sono due cose differenti, con la consapevolezza che il primo, obbligatoriamente redatto in forma scritta, deve essere realizzato come ogni altro atto professionale, in modo che chi ne ha diritto possa esprimere, nel modo che si riterrà reciprocamente più opportuno, un consenso realmente informato.
Vediamo ora nel dettaglio alcune caratteristiche del nuovo preventivo obbligatorio e un facsimile di modulo da seguire.
Cosa si intende per preventivo?
Il preventivo elenca, in forma scritta o digitale, il corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni ipotizzabili al momento della redazione, sulla base di quanto reso noto dal Cliente.
Il preventivo è un contratto?
Dal punto di vista giuridico è una proposta di contratto attraverso cui lo Psicologo/Psicoterapeuta si impegna a eseguire una prestazione dietro un corrispettivo.
Solo quando interviene l’accettazione da parte del Cliente il contratto può dirsi concluso: il professionista è obbligato a rendere la prestazione e il paziente diventa debitore dell’importo pattuito.
Quindi il preventivo diventa un contratto:
- quando è accettato
- quando viene sottoscritto un ulteriore e più dettagliato contratto d’opera professionale.
Come deve essere l’accettazione?
La proposta di contratto contenuta nel preventivo deve essere accettata, di norma, mediante la restituzione della stessa sottoscritta dal Cliente, con l’indicazione “per accettazione” seguita da data e sottoscrizione oppure da una lettera o comunicazione digitale che espressamente contenga la locuzione “dichiaro, ad ogni effetto, di accettare il preventivo allegato e siglato con data ...”.
L’accettazione può intervenire anche tramite un comportamento concludente (ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo, dà inizio ai colloqui psicologici e versa un acconto).
Il preventivo riguarda solo i costi delle sedute o tutti i costi presumibili?
Nel preventivo il compenso per la prestazione deve essere chiaro e puntuale: vanno indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi.
Nel preventivo si può indicare
- il corrispettivo totale specificando le varie voci (singole sedute, costo relazione di restituzione);
- oppure indicare un corrispettivo complessivo per i compensi, senza specificarne le singole voci, salvo distinguere detto importo dalle somme preventivate per spese, anche forfettarie, e oneri.
L’ammontare del compenso e, quindi, in larga parte frutto di accordo con le parti avuto riguardo a condizioni praticate nel mercato.
Ci sono conseguenze in caso di mancata predisposizione del corrispettivo?
La legge n.124/2017 non prevede alcuna sanzione civilistica che possa pregiudicare o modificare il contratto nel caso di mancata predisposizione dei costi della prestazione.
Va sottolineato che in caso di contestazione da parte del Cliente la mancanza di un preventivo potrà influire sull’esito dell’eventuale causa per il pagamento, quanto meno rispetto alla determinazione dell’ammontare del compenso.
Va, inoltre, rilevato che pur non esistendo sanzioni di tipo civilistico l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica.
Infine, potrebbero esserci conseguenze di natura deontologica, stante la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico.
Lo Psicologo è vincolato al compenso indicato nel preventivo?
La proposta è vincolante per il professionista che dovrà attenersi al corrispettivo indicato nel preventivo. Essendo un “preventivo” l’indicazione riportata all’inizio del rapporto contrattuale è suscettibile di modifiche entro un margine ragionevole e solo se, rispetto al momento in cui è stato redatto, si sono verificate circostanze “non prevedibili” che possano giustificare la modifica dei valori indicati al momento del conferimento dell'incarico.
In questa ipotesi regole di lealtà contrattuale pongono a carico dello Psicologo l’onere di informare il paziente inviando un nuovo preventivo ovvero una nota a chiarimento e integrazione della precedente, che preveda la facoltà di recedere dal contratto (così come lo Psicologo se il Cliente non accetta la modifica proposta).
Come redigere un “buon” preventivo?
Riservare uno spazio di tempo adeguato per esaminare col Cliente le problematiche che devono essere risolte, specificare tutti gli elementi necessari per il suo contenuto, indicare l’ammontare dell’importo degli oneri fiscali e previdenziali, stabilire, fin da subito, eventuali modalità di pagamento, le possibili ed eventuali modifiche, in aumento o diminuzione, indicare gli estremi della polizza professionale.
In caso di studio associato o società, per le integrazioni specifiche relative al professionista si rinvia al consenso informato in cui compaiono i dati di riferimento, anche in relazione al n. di polizza assicurativa
Si può chiedere un compenso per la predisposizione del preventivo?
No, il preventivo è attività gratuita perché si tratta di una proposta contrattuale che deve essere accettata dal Cliente e rientra nei doveri informativi dello Psicologo.
__________
[1] Ecco il testo coordinato dell’art.9, co. 6 L. n.27/2012 "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".
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