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News
Torna all'elenco22/12/2021
Aggiornamenti sull'obbligo vaccinale
⚠️ Come già noto, in accordo il D.L. n.44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, che sono dunque tenuti a sottoporsi alla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione (le prime due dosi).
In generale, ricordiamo che tutti gli iscritti all’Albo a prescindere che esercitino la professione sono soggetti all’obbligo vaccinale.
Il recente D.L. n.172/2021 aggiorna la normativa come di seguito riportato.
👉 Quali sono le novità introdotte dal DL n. 172/2021?
Il recente D.L. n.172/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.”) ha introdotto per gli operatori sanitari - quindi anche per tutti gli iscritti all’albo degli psicologi - l’obbligo, a partire dal 15 dicembre 2021, di sottoporsi alla terza dose (cosiddetta “booster”) di vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Entro quando bisogna sottoporsi alla terza dose cosiddetta "booster"?
Allo stato attuale è possibile sottoporsi alla somministrazione della terza dopo 5 mesi (150 giorni) dalla somministrazione della precedente. Dunque, trascorsi 5 mesi dalla somministrazione della dose precedente, gli iscritti devono procedere il prima possibile ad effettuare la terza dose booster a prescindere dalla scadenza del proprio green pass. L'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e la scadenza del green pass sono due gestioni separate e distinte.
Gli iscritti inadempienti incorrono nella sospensione solo in caso siano passati più di 5 mesi (150 giorni) dalla somministrazione della seconda e solo se non abbiano fornito l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della terza dose, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
👉 Cosa succede se non mi vaccino? Posso lavorare comunque online?
Le disposizioni del DL n.172/2021 chiariscono che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.
👉 Come funziona la verifica dell’effettiva vaccinazione?
Il D.L. n.172/2021 attribuisce inoltre all’OPL l’onere di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale delle iscritte e degli iscritti, attraverso la consultazione della piattaforma nazionale digital green certificate.
Qualora l’iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo) l’OPL invierà all’interessata/o una PEC o raccomandata con l’invito a produrre, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, una delle seguenti:
1) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
2) la presentazione della prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della PEC dell’OPL attestante l’inosservanza dell’obbligo;
3) il certificato del proprio Medico di Medicina Generale (conforme alla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 prot. 0035309-04/08/2021-DGPRE) che attesti i motivi che giustificano l’omissione o il differimento della stessa ai sensi dell’art.4, c.2 del D.L.n.172/2021.
Nel caso in cui l’iscritto non in regola con la vaccinazione abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell’Ordine.
📩 Dove arriveranno eventuali comunicazioni?
Si raccomanda a tutti gli iscritti di monitorare giornalmente la propria PEC per visionare tempestivamente eventuali comunicazioni dell’OPL (chi è in possesso di una casella @psypec.it e deve recuperare la password può fare riferimento a questa pagina).
Per rispondere all’Ordine utilizzare questi indirizzi:
vaccini@opl.it
vaccini@pec.opl.it
👉 Come faccio a certificare l’effettuata vaccinazione?
L’iscritto che abbia risposto alla comunicazione dell’OPL presentando la prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”) dovrà inviare all’Ordine tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
👉 Come funziona per i nuovi iscritti?
Inoltre, per le nuove iscritte e iscritti, “l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.”
Cosa succede se non adempio all’obbligo vaccinale? Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “determina la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.”
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.
Quali sono le conseguenze della sospensione? Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.
👉 Come adempiere all’obbligo vaccinale?
Per prenotare la vaccinazione è sufficiente registrarsi sul portale di Regione Lombardia QUI (o, per gli iscritti fuori regione, sui portali del sistema sanitario regionale di residenza).
Ricordiamo che la “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute.
👉 Dove trovo tutte le informazioni che mi servono?
L’attribuzione della responsabilità di verifica dell’obbligo vaccinale in capo all’OPL sta comprensibilmente generando un volume di contatti con la Segreteria enormemente superiore a quello abituale, ciò implica una oggettiva difficoltà nel rispondere ad eventuali richieste di informazione o all’esposizione di casi personali.
⚠️ Per facilitare gli Uffici chiediamo pertanto agli iscritti di leggere per intero le comunicazioni inviate e/o pubblicate dall’OPL e di evitare l’invio di comunicazioni se non strettamente richieste dall’OPL.
In generale, ricordiamo che tutti gli iscritti all’Albo a prescindere che esercitino la professione sono soggetti all’obbligo vaccinale.
Il recente D.L. n.172/2021 aggiorna la normativa come di seguito riportato.
👉 Quali sono le novità introdotte dal DL n. 172/2021?
Il recente D.L. n.172/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.”) ha introdotto per gli operatori sanitari - quindi anche per tutti gli iscritti all’albo degli psicologi - l’obbligo, a partire dal 15 dicembre 2021, di sottoporsi alla terza dose (cosiddetta “booster”) di vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Entro quando bisogna sottoporsi alla terza dose cosiddetta "booster"?
Allo stato attuale è possibile sottoporsi alla somministrazione della terza dopo 5 mesi (150 giorni) dalla somministrazione della precedente. Dunque, trascorsi 5 mesi dalla somministrazione della dose precedente, gli iscritti devono procedere il prima possibile ad effettuare la terza dose booster a prescindere dalla scadenza del proprio green pass. L'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e la scadenza del green pass sono due gestioni separate e distinte.
Gli iscritti inadempienti incorrono nella sospensione solo in caso siano passati più di 5 mesi (150 giorni) dalla somministrazione della seconda e solo se non abbiano fornito l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della terza dose, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
👉 Cosa succede se non mi vaccino? Posso lavorare comunque online?
Le disposizioni del DL n.172/2021 chiariscono che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.
👉 Come funziona la verifica dell’effettiva vaccinazione?
Il D.L. n.172/2021 attribuisce inoltre all’OPL l’onere di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale delle iscritte e degli iscritti, attraverso la consultazione della piattaforma nazionale digital green certificate.
Qualora l’iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo) l’OPL invierà all’interessata/o una PEC o raccomandata con l’invito a produrre, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, una delle seguenti:
1) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
2) la presentazione della prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della PEC dell’OPL attestante l’inosservanza dell’obbligo;
3) il certificato del proprio Medico di Medicina Generale (conforme alla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 prot. 0035309-04/08/2021-DGPRE) che attesti i motivi che giustificano l’omissione o il differimento della stessa ai sensi dell’art.4, c.2 del D.L.n.172/2021.
Nel caso in cui l’iscritto non in regola con la vaccinazione abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell’Ordine.
📩 Dove arriveranno eventuali comunicazioni?
Si raccomanda a tutti gli iscritti di monitorare giornalmente la propria PEC per visionare tempestivamente eventuali comunicazioni dell’OPL (chi è in possesso di una casella @psypec.it e deve recuperare la password può fare riferimento a questa pagina).
Per rispondere all’Ordine utilizzare questi indirizzi:
vaccini@opl.it
vaccini@pec.opl.it
👉 Come faccio a certificare l’effettuata vaccinazione?
L’iscritto che abbia risposto alla comunicazione dell’OPL presentando la prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”) dovrà inviare all’Ordine tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
👉 Come funziona per i nuovi iscritti?
Inoltre, per le nuove iscritte e iscritti, “l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.”
Cosa succede se non adempio all’obbligo vaccinale? Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “determina la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.”
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.
Quali sono le conseguenze della sospensione? Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.
👉 Come adempiere all’obbligo vaccinale?
Per prenotare la vaccinazione è sufficiente registrarsi sul portale di Regione Lombardia QUI (o, per gli iscritti fuori regione, sui portali del sistema sanitario regionale di residenza).
Ricordiamo che la “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute.
👉 Dove trovo tutte le informazioni che mi servono?
L’attribuzione della responsabilità di verifica dell’obbligo vaccinale in capo all’OPL sta comprensibilmente generando un volume di contatti con la Segreteria enormemente superiore a quello abituale, ciò implica una oggettiva difficoltà nel rispondere ad eventuali richieste di informazione o all’esposizione di casi personali.
⚠️ Per facilitare gli Uffici chiediamo pertanto agli iscritti di leggere per intero le comunicazioni inviate e/o pubblicate dall’OPL e di evitare l’invio di comunicazioni se non strettamente richieste dall’OPL.
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