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Torna all'elenco26/10/2020
Aggiornamenti per lo svolgimento della professione alla luce del DPCM del 24/10/2020
“Quando guardo al mondo sono pessimista, ma quando guardo alla gente sono ottimista.”
Carl Rogers
Care colleghe e cari colleghi,
il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 24/10/2020, introduce nuove restrizioni tese a rallentare l’andamento della curva dei contagi, purtroppo tornata a crescere in maniera esponenziale. Va specificato che questo decreto non dispone nulla di nuovo relativamente all’attività professionale degli psicologi ciononostante esso vada inteso come un’ulteriore esortazione alla prudenza, alla scrupolosa applicazione delle norme igienico-sanitarie e alla limitazione dei contatti con le persone non appartenenti al proprio nucleo convivente.
Pertanto ricordiamo che lo strumento più potente a nostra disposizione per il contrasto del contagio rimane lo svolgimento delle prestazioni professionali a distanza, come coerentemente sempre caldeggiato dall’OPL.
Ciò significa, in estrema sintesi, che pur potendo svolgere le proprie prestazioni professionali in presenza lo psicologo - qualora le condizioni lo permettano - può scegliere di proporre la modalità a distanza.
Per tutte le domande e risposte utili potete consultare il vademecum aggiornato qui di seguito.
COME MI DEVO COMPORTARE SE SVOLGO L’ATTIVITÀ COME LIBERO PROFESSIONISTA?
Ricordiamo che il DPCM del 13/10/2020 a firma del Presidente del Consiglio Conte, entrato in vigore il 14 Ottobre 2020, prevede che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) debbano essere usati sia all’aperto, che al chiuso. L’unica eccezione a questa regola è prevista qualora sia garantita in maniera continuativa una condizione di isolamento.
Ma cosa significa isolamento? Significa che non serve mettere la mascherina quando si è da soli o, comunque, insieme ad altri conviventi.
Si deve, invece, SEMPRE indossare la mascherina se ci sono altre persone non conviventi nella stessa stanza; non basta essere in luogo affollato mantenendo il distanziamento sociale gli uni dagli altri, in quanto anche in tale circostanza - secondo quanto previsto dal precedente DPCM - la mascherina va indossata obbligatoriamente.
In generale gli studi professionali degli psicologi possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi, esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino di non poter svolgere a distanza e comunque sempre previo appuntamento, pianificando le prestazioni in modo da evitare la permanenza dei clienti nelle sale d'attesa.
Ogni professionista deve valutare attentamente l’effettiva esigenza della prestazione in presenza, attenendosi alle norme igieniche indicate dal Ministero della Salute. Si ricorda che “Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze." Art.3 del Codice Deontologico.
SCARICA QUI le risposte alle domande deontologiche più frequenti.
In ogni caso, riassumiamo qui di seguito alcune informazioni fondamentali in questo periodo:
___________________________________________________________________________
COLLOQUI CON MINORI
Sebbene sia complicato, sarebbe consigliabile effettuare terapia da remoto. Ove ciò non fosse possibile (per es. per l’età del paziente), si consiglia di prestare particolare attenzione alla rigorosa igienizzazione di tutto ciò che circonda il minore ovvero di tutti gli oggetti con cui lo stesso entra o è entrato in contatto, sempre tra ogni paziente e l’altro. Rimane imprescindibile per il professionista l’uso della mascherina e sarebbe fortemente consigliabile fare usare tale dispositivo anche ai minori di anni 6, sebbene a norma del DPCM 13 ottobre non sia strettamente obbligatorio per questi soggetti utilizzarle.
Vi invitiamo altresì a considerare l’utilizzo di ulteriori dispositivi (quali le visiere trasparenti) nel caso le modalità di lavoro non vi permettano di garantire sempre il rispetto della distanza di sicurezza minima.
COLLOQUI DI COPPIA
Per quanto riguarda le terapie di coppia/familiari, si tenga presente che il distanziamento sociale non è obbligatorio tra conviventi; essi però dovranno essere a distanza di sicurezza rispetto al professionista. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti. Si consiglia, come sempre, di igienizzare i luoghi e gli oggetti con cui sono venuti a contatto i pazienti, sempre tra un paziente e l’altro.
ATTIVITÀ DI GRUPPO
Sebbene non espressamente vietate dal DPCM le attività con gruppi diversi dai nuclei conviventi è sicuramente le più scoraggiate (diversi articoli del decreto vanno in questa direzione, in particolar modo l’indicazione di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle dimore private).
Anche in questo caso, è sempre preferibile adottare una soluzione da remoto. Se ciò non fosse possibile, è obbligatorio il rispetto costante del distanziamento sociale tra tutti i partecipanti e tutte le altre norme di prevenzione sopra enunciate ovvero uso costante e corretto di mascherine e di rigorose pratiche igieniche (gel idroalcolico all'ingresso, esclusione di contatto fisico, aerazione dei locali, etc.).
È fortemente consigliato che il professionista tenga un registro con nome e cognome e recapito telefonico di tutti i partecipanti alle sedute, affinché, in caso di positività di uno di essi, sia possibile informare tutti gli altri presenti (senza alcun problema per la privacy atteso che non è obbligatorio riferire il nome del positivo). Valgono sempre gli altri suggerimenti anti-contagio da approntare. Si ricorda, comunque, per analogia, che il DPCM 13 Ottobre raccomanda di evitare incontri con più di 6 persone tra non conviventi in case private.
COLLOQUI CON CATEGORIE FRAGILI (ANZIANI O PAZIENTI CON ALTRE PATOLOGIE)
Come sempre si consiglia il lavoro da remoto. Ove non fosse possibile dovranno essere applicate in modo estremamente rigoroso le regole igieniche-preventive (social distancing, igienizzazione rigorosa, mascherine/guanti). Viene consigliato anche il confronto con il medico di base.
ATTIVITÀ DOMICILIARI
Ove sia possibile, è consigliato sostituire tale attività con interventi a distanza. Ove ciò non sia possibile per esigenze cliniche, previo confronto con il medico curante (per pazienti con patologie) e previa attenta verifica dell'assenza di fattori di rischio (nessun soggetto sintomatico, sospetto o a rischio nel domicilio) sarà cura e responsabilità del professionista implementare le più rigorose condizioni igienico-preventive nello svolgimento dell'attività, e in seguito alla stessa (mascherine/guanti, igienizzazione, distanze e tutti gli altri suggerimenti anti contagio).
FORMAZIONE E RIUNIONI DI LAVORO
Come già ricordato per l’attività con i gruppi: sebbene non espressamente vietate dal DPCM le attività con gruppi diversi dai nuclei conviventi sono fortemente scoraggiate.
Ove sia possibile, è consigliato sostituire tale attività con interventi a distanza. Ove sia necessario effettuare tali attività in presenza, sarà necessario sempre l’uso delle mascherine, in modo costante, e rispettare il distanziamento sociale (1 metro, fortemente consigliato 2 metri ) sempre in modo costante, mediante l’utilizzo di sedute fisse per tutto il corso della formazione.
___________________________________________________________________________
NEL CASO RISULTASSI POSITIV* AL NUOVO CORONAVIRUS SAREI TENUT* A RIFERIRE I NOMI DEI PAZIENTI CON CUI SONO VENUT* IN CONTATTO?
Nonostante si tratti di una questione delicata, è importante ricordare che la tutela della Salute Pubblica nel caso di un’emergenza sanitaria è prevalente rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolt* in un’indagine epidemiologica saresti dunque tenut* a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venut* a contatto ma senza dover specificare le motivazioni cliniche del contatto, che sono coperte dal segreto professionale. Devi a questo proposito avvisare i tuoi pazienti di questa eventualità.
Considerate le continue evoluzioni normative sull’emergenza sanitaria da COVID-19, le indicazioni sopra riportate sono soggette ad aggiornamenti.
Le indicazioni fornite dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia non possono essere esaustive di tutte le fattispecie possibili. Pertanto in caso di dubbio ti invitiamo a conformarti al senso generale delle norme che hanno come scopo principale la diminuzione dei contagi attraverso l’utilizzo delle prestazioni a distanza, il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento o la frequentazione dello studio non garantisca sufficiente sicurezza per professionisti o pazienti.
FONTI
Istituto Superiore della Sanità:
Rapporto n.2/2020 aggiornato al 28/03/2020: Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale sars-cov-2
Rapporto n.5/2020 aggiornato al 28/03/2020: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2
Ministero della Salute:
FAQ Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#11
Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
ATS Milano:
Prevenzione per le imprese dell’ATS Milano:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/PREVENZIONE-PER-LE-IMPRESE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Carl Rogers
Care colleghe e cari colleghi,
il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 24/10/2020, introduce nuove restrizioni tese a rallentare l’andamento della curva dei contagi, purtroppo tornata a crescere in maniera esponenziale. Va specificato che questo decreto non dispone nulla di nuovo relativamente all’attività professionale degli psicologi ciononostante esso vada inteso come un’ulteriore esortazione alla prudenza, alla scrupolosa applicazione delle norme igienico-sanitarie e alla limitazione dei contatti con le persone non appartenenti al proprio nucleo convivente.
Pertanto ricordiamo che lo strumento più potente a nostra disposizione per il contrasto del contagio rimane lo svolgimento delle prestazioni professionali a distanza, come coerentemente sempre caldeggiato dall’OPL.
Ciò significa, in estrema sintesi, che pur potendo svolgere le proprie prestazioni professionali in presenza lo psicologo - qualora le condizioni lo permettano - può scegliere di proporre la modalità a distanza.
Per tutte le domande e risposte utili potete consultare il vademecum aggiornato qui di seguito.
COME MI DEVO COMPORTARE SE SVOLGO L’ATTIVITÀ COME LIBERO PROFESSIONISTA?
Ricordiamo che il DPCM del 13/10/2020 a firma del Presidente del Consiglio Conte, entrato in vigore il 14 Ottobre 2020, prevede che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) debbano essere usati sia all’aperto, che al chiuso. L’unica eccezione a questa regola è prevista qualora sia garantita in maniera continuativa una condizione di isolamento.
Ma cosa significa isolamento? Significa che non serve mettere la mascherina quando si è da soli o, comunque, insieme ad altri conviventi.
Si deve, invece, SEMPRE indossare la mascherina se ci sono altre persone non conviventi nella stessa stanza; non basta essere in luogo affollato mantenendo il distanziamento sociale gli uni dagli altri, in quanto anche in tale circostanza - secondo quanto previsto dal precedente DPCM - la mascherina va indossata obbligatoriamente.
In generale gli studi professionali degli psicologi possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi, esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino di non poter svolgere a distanza e comunque sempre previo appuntamento, pianificando le prestazioni in modo da evitare la permanenza dei clienti nelle sale d'attesa.
Ogni professionista deve valutare attentamente l’effettiva esigenza della prestazione in presenza, attenendosi alle norme igieniche indicate dal Ministero della Salute. Si ricorda che “Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze." Art.3 del Codice Deontologico.
SCARICA QUI le risposte alle domande deontologiche più frequenti.
In ogni caso, riassumiamo qui di seguito alcune informazioni fondamentali in questo periodo:
- l’uso della mascherina è sempre obbligatorio;
- resta fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro a distanza;
- resta fortemente raccomandato per chi svolge attività in uno Studio Professionale: la misurazione della temperatura dei pazienti e collaboratori, l’aerazione dei locali dopo ogni presenza di un paziente nello Studio, la messa a disposizione dei pazienti di gel disinfettanti per le mani, la disinfezione dei luoghi e delle superfici ogni volta che un paziente finisce la seduta e ne entra uno nuovo;
- resta fortemente raccomandato distanziare gli appuntamenti in modo da evitare la presenza di più persone in sala d’attesa;
- resta fortemente raccomandato dotarsi di una scorta di mascherine da fornire a pazienti che ne siano privi qualora ve ne sia necessità così come di gel disinfettante all’entrata e nello studio;
- consigliamo anche di tenere a disposizione dei pazienti confezioni di fazzoletti “a strappo” (quelli in scatola di cartone che, per essere presi, non richiedono di toccare la confezione);
- consigliamo anche, se nella sala d’aspetto ci sono giochi/libri/giornali per l’intrattenimento dei clienti, di rimuoverli o di esporre un cartello con la richiesta di non toccarli;
- consigliamo anche di spiegare con chiarezza agli utenti e collaboratori le norme di comportamento anti-contagio e assicurarsi che la comunicazione sia stata adeguatamente compresa.
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COLLOQUI CON MINORI
Sebbene sia complicato, sarebbe consigliabile effettuare terapia da remoto. Ove ciò non fosse possibile (per es. per l’età del paziente), si consiglia di prestare particolare attenzione alla rigorosa igienizzazione di tutto ciò che circonda il minore ovvero di tutti gli oggetti con cui lo stesso entra o è entrato in contatto, sempre tra ogni paziente e l’altro. Rimane imprescindibile per il professionista l’uso della mascherina e sarebbe fortemente consigliabile fare usare tale dispositivo anche ai minori di anni 6, sebbene a norma del DPCM 13 ottobre non sia strettamente obbligatorio per questi soggetti utilizzarle.
Vi invitiamo altresì a considerare l’utilizzo di ulteriori dispositivi (quali le visiere trasparenti) nel caso le modalità di lavoro non vi permettano di garantire sempre il rispetto della distanza di sicurezza minima.
COLLOQUI DI COPPIA
Per quanto riguarda le terapie di coppia/familiari, si tenga presente che il distanziamento sociale non è obbligatorio tra conviventi; essi però dovranno essere a distanza di sicurezza rispetto al professionista. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti. Si consiglia, come sempre, di igienizzare i luoghi e gli oggetti con cui sono venuti a contatto i pazienti, sempre tra un paziente e l’altro.
ATTIVITÀ DI GRUPPO
Sebbene non espressamente vietate dal DPCM le attività con gruppi diversi dai nuclei conviventi è sicuramente le più scoraggiate (diversi articoli del decreto vanno in questa direzione, in particolar modo l’indicazione di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle dimore private).
Anche in questo caso, è sempre preferibile adottare una soluzione da remoto. Se ciò non fosse possibile, è obbligatorio il rispetto costante del distanziamento sociale tra tutti i partecipanti e tutte le altre norme di prevenzione sopra enunciate ovvero uso costante e corretto di mascherine e di rigorose pratiche igieniche (gel idroalcolico all'ingresso, esclusione di contatto fisico, aerazione dei locali, etc.).
È fortemente consigliato che il professionista tenga un registro con nome e cognome e recapito telefonico di tutti i partecipanti alle sedute, affinché, in caso di positività di uno di essi, sia possibile informare tutti gli altri presenti (senza alcun problema per la privacy atteso che non è obbligatorio riferire il nome del positivo). Valgono sempre gli altri suggerimenti anti-contagio da approntare. Si ricorda, comunque, per analogia, che il DPCM 13 Ottobre raccomanda di evitare incontri con più di 6 persone tra non conviventi in case private.
COLLOQUI CON CATEGORIE FRAGILI (ANZIANI O PAZIENTI CON ALTRE PATOLOGIE)
Come sempre si consiglia il lavoro da remoto. Ove non fosse possibile dovranno essere applicate in modo estremamente rigoroso le regole igieniche-preventive (social distancing, igienizzazione rigorosa, mascherine/guanti). Viene consigliato anche il confronto con il medico di base.
ATTIVITÀ DOMICILIARI
Ove sia possibile, è consigliato sostituire tale attività con interventi a distanza. Ove ciò non sia possibile per esigenze cliniche, previo confronto con il medico curante (per pazienti con patologie) e previa attenta verifica dell'assenza di fattori di rischio (nessun soggetto sintomatico, sospetto o a rischio nel domicilio) sarà cura e responsabilità del professionista implementare le più rigorose condizioni igienico-preventive nello svolgimento dell'attività, e in seguito alla stessa (mascherine/guanti, igienizzazione, distanze e tutti gli altri suggerimenti anti contagio).
FORMAZIONE E RIUNIONI DI LAVORO
Come già ricordato per l’attività con i gruppi: sebbene non espressamente vietate dal DPCM le attività con gruppi diversi dai nuclei conviventi sono fortemente scoraggiate.
Ove sia possibile, è consigliato sostituire tale attività con interventi a distanza. Ove sia necessario effettuare tali attività in presenza, sarà necessario sempre l’uso delle mascherine, in modo costante, e rispettare il distanziamento sociale (1 metro, fortemente consigliato 2 metri ) sempre in modo costante, mediante l’utilizzo di sedute fisse per tutto il corso della formazione.
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NEL CASO RISULTASSI POSITIV* AL NUOVO CORONAVIRUS SAREI TENUT* A RIFERIRE I NOMI DEI PAZIENTI CON CUI SONO VENUT* IN CONTATTO?
Nonostante si tratti di una questione delicata, è importante ricordare che la tutela della Salute Pubblica nel caso di un’emergenza sanitaria è prevalente rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolt* in un’indagine epidemiologica saresti dunque tenut* a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venut* a contatto ma senza dover specificare le motivazioni cliniche del contatto, che sono coperte dal segreto professionale. Devi a questo proposito avvisare i tuoi pazienti di questa eventualità.
Considerate le continue evoluzioni normative sull’emergenza sanitaria da COVID-19, le indicazioni sopra riportate sono soggette ad aggiornamenti.
Le indicazioni fornite dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia non possono essere esaustive di tutte le fattispecie possibili. Pertanto in caso di dubbio ti invitiamo a conformarti al senso generale delle norme che hanno come scopo principale la diminuzione dei contagi attraverso l’utilizzo delle prestazioni a distanza, il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento o la frequentazione dello studio non garantisca sufficiente sicurezza per professionisti o pazienti.
FONTI
Istituto Superiore della Sanità:
Rapporto n.2/2020 aggiornato al 28/03/2020: Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale sars-cov-2
Rapporto n.5/2020 aggiornato al 28/03/2020: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2
Ministero della Salute:
FAQ Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#11
Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
ATS Milano:
Prevenzione per le imprese dell’ATS Milano:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/PREVENZIONE-PER-LE-IMPRESE
RIFERIMENTI NORMATIVI
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DECRETO-LEGGE 16/05/2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- DECRETO-LEGGE 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
- P.C.M. del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Ordinanza n.547 del 17/05/2020 di Regione Lombardia.
- DPCM 13/10/2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sul territorio nazionale”
- DPCM 24/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”
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