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News
Torna all'elenco28/07/2020
Obbligo per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti che non hanno comunicato la PEC
Attenzione: questa comunicazione è rivolta ai soli iscritti che non hanno ancora registrato la propria PEC all'interno dell'Area Riservata del sito OPL. Chiediamo a tutti coloro che registrano o che hanno già registrato la propria PEC di non inviare email alla Segreteria o all'assistenza WEB.
Grazie
COME COMUNICARE LA PROPRIA PEC ALL'OPL E REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE
Tutti gli indirizzi PEC aperti dagli iscritti all'OPL tramite il CNOP (sono quelli con estensione @psypec.it) verranno automaticamente importati nell'Albo.
Coloro che invece possiedono un indirizzo PEC aperto con un altro gestore, possono procedere con due diverse modalità:
1) Inserire il proprio indirizzo PEC nella propria Area Riservata del sito www.opl.it eseguendo questi passaggi:
- Entrare nella propria Area riservata
- Cliccare su "MODIFICA PROFILO"
- Inserire l'indirizzo PEC all'interno del campo email PEC
- Salvare cliccando sul simbolo "floppy disc"
- Confermare il messaggio che si apre in pop-up dopo il salvataggio.
Invitiamo tutte le iscritte e gli iscritti a regolarizzare la propria posizione il prima possibile e comunque entro il 25/10/2020.
Istruzioni per l’accesso all'Area riservata con username e password e per il recupero della password
Istruzioni per l'accesso all'Area riservata con SPID
Per chi non avesse ancora provveduto ad attivare un proprio indirizzo PEC, è possibile procedere tramite area riservata del sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Qui trovi tutte le istruzioni).
____________________________
La PEC -Posta Elettronica Certificata- corrisponde al proprio domicilio digitale o indirizzo email di Posta Elettronica Certificata “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009.
Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce delle importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n.82 del 07/05/2005.
L’art.37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente periodo:
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione e non registra l’indirizzo PEC nell’Area Riservata del sito dell’OPL.
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