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30/04/2022
Norme attuative BONUS PSICOLOGO
immagine articolo Norme attuative BONUS PSICOLOGO È stato approvato il 28 aprile in Conferenza Stato Regioni un documento del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia che definisce le modalità per presentare la domanda per accedere al contributo economico, la sua entità e i requisiti necessari per la sua assegnazione. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segnaliamo i punti salienti. Potete trovare il documento QUI

Chi può richiedere il bonus? 

Le persone che rispettino questi requisiti:
  • essere in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica;
  • possedere un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Chi può erogare le prestazioni finanziate dal bonus?


Esclusivamente i professionisti privati appartenenti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti sul medesimo albo che abbiano dichiarato all’ordine regionale di appartenenza la propria adesione all’iniziativa “bonus psicologo”. CHIEDIAMO A TUTTI DI NON COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE VIA EMAIL ma di attendere che l’OPL predisponga una modalità di adesione attraverso l’area riservata, della quale verrà data immediata comunicazione a tutti gli iscritti una volta ultimata.

Una volta dichiarata l’adesione l’OPL comunicherà al CNOP i nominativi degli aderenti, il quale ne informerà l’INPS.
Il professionista dovrà successivamente autenticarsi sul sito dell’INPS (attraverso SPID, CIE o CNS) e comunicare il proprio codice IBAN.


Quale sarà l’importo del finanziamento erogato per ogni beneficiario?

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio sarà così stabilito:
  • Se l’ISEE è inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato  fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600 euro;
  • Se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 400 euro; 
  • Se l’ISEE è superiore a 30.000 e non supera i 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato  fino al raggiungimento dell’importo massimo di 200 euro. 

Come fare la richiesta?
  • La richiesta del “bonus” è presentata in modalità telematica all’INPS e dovrà essere effettuata a partire ed entro una data che deve ancora essere definita dall’INPS stessa. L’OPL comunicherà tempestivamente tale data appena sarà resa nota.
  • Per fare la richiesta bisognerà necessariamente autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS;
  • la richiesta potrà essere fatta anche da persona diversa dal beneficiario;
  • ogni beneficiario potrà effettuare una sola richiesta.

Come verificare che la domanda è stata accolta?

  • A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili;
  • l’INPS comunicherà direttamente ai beneficiari l’accoglimento della domanda specificando l’importo totale del beneficio erogato;
  • l’INPS comunicherà altresì ai beneficiari un codice univoco che dovrà essere comunicato al professionista che eroga le prestazioni oggetto del contributo economico.

Quando potrà essere “speso” il bonus?

Il beneficio deve essere utilizzato entro 6 mesi (180 giorni) dalla data di accoglimento della domanda.

Come utilizzare il contributo economico?
  1. Il beneficiario del contributo deve comunicare al professionista il codice univoco assegnato dall’INPS per la prenotazione della prestazione professionale.
  2. Il professionista inserisce tale codice sul sito dell’INPS specificando la data prevista per l’erogazione della prestazione;
  3. l’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, il beneficiario decide se usufruire della prestazione o disdirla;
  4. se la prestazione viene erogata il professionista emette fattura intestata al beneficiario e contenente il riferimento al codice univoco relativo. Il professionista inserisce nella piattaforma predisposta da INPS il codice univoco, il numero della fattura, la data di emissione e l’importo.

Quando verrà emesso il contributo per la prestazione oggetto del contributo economico?

INPS provvederà alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione della stessa, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.

👉 Scarica l'infografica che abbiamo preparato QUI



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