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Torna all'elencoDopo il primo semestre di assestamento operativo della nuova consigliatura siamo finalmente giunti al momento di rendere attuativa la delibera n.385/13 del 07/11/2013 - Linee guida per la definizione dello Psicologo Neuropsicologo.
Tale procedura permetterà a quanti vorranno presentarsi attraverso l’Albo in qualità di neuropsicologi di farlo in coerenza deontologica e secondo un’identificazione pubblica precisa e definita.
Vi ricordiamo che la delibera recita testualmente:
(…)
Preso atto
* che nessuna norma vigente riserva le attività tipiche dello Psicologo Neuropsicologo ad uno psicologo con uno specifico e particolare percorso formativo o d' esperienza post laurea;
* dopo il riordino delle Scuole di Specializzazione (Decreto Ministeriale del 24/07/2006, pubblicato nella G.U. del 21/10/2006), è stata sancita la possibilità di istituire, presso diversi Atenei nazionali, Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia di durata quinquennale, che rilasciavano il titolo di "Specialista in neuropsicologia" e definiscono ciò di cui lo specialista si occupa. Il Decreto medesimo ha stabilito che per il conseguimento del Titolo di Specialista, lo psicologo deve l’acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso. Tale specializzazione abilita all’esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti;
* nessuna norma di legge riserva agli specialisti formati nelle Scuole di Specializzazione Universitaria lo svolgimento di queste attività né si può sostenere che la neuropsicologia debba essere riservata a quanti sono iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti.
* L'art. 1, comma 4 della L. 175/1992 che regola la pubblicità sanitaria cita testualmente che "Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria" [per analogia applicata alla professione di Psicologo];
* considerato che l’art. 5 del Codice Deontologico recita che “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate";
DICHIARA
* le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all’Albo A;
* possono definirsi “Psicologi Neuropsicologi” tutti coloro i quali ritengono di avere una competenza/esperienza (equivalenti a quanto previsto dal percorso della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia) che consta in:
a) Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
e
b) Titolo di Specialista in Neuropsicologia (D.M. 332/1999; D.M. 24/07/2006 MIUR)
oppure, in alternativa al punto b), a parere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
- attività professionale in neuropsicologia, per un totale di ore equipollenti a quanto previsto dall'offerta formativa delle relative Scuole di Specializzazione (ad oggi 5.000 ore), auto-certificata e documentabile, svolta presso aziende ospedaliere, strutture private accreditate o in studi privati. Il 30% massimo di tale attività può essere costituita, in alternativa, da attività formativa in ambito neuropsicologico autocertificata e documentabile.
N.B.: sono escluse le attività di tirocinio pre-laurea e/o propedeutiche all’esame di Stato.
Invitiamo, dunque, tutti i colleghi che ritengano di possedere i requisiti sopra esposti, e che vogliano presentarsi attraverso l’Albo in qualità di “Psicologi Neuropsicologi”, a compilare il modulo pubblicato sul sito dell’Ordine (clicca qui) e inoltrarlo alla Segreteria dell’Ordine (via posta, via email, via fax o consegnandolo a mano).
Specifichiamo che non sono previsti limiti temporali per la presentazione delle domande. La dichiarazione è pertanto da considerarsi aperta e accessibile dai colleghi che dovessero maturare i requisiti nel tempo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo neuropsicologia@opl.it