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Torna all'elenco04/03/2024
Equo compenso: CNOP approva revisione parametri per le prestazioni psicologiche
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia è lieto di annunciare che Il Consiglio nazionale ha approvato all’unanimità una proposta di revisione riguardante i parametri economici e l’ampliamento delle voci riferite alle prestazioni psicologiche. La proposta sarà sottoposta al Ministero della Salute per l’aggiornamento dei riferimenti relativi all’equo compenso.
Con la legge del 21 aprile 2023, il CNOP ha definito una proposta di aggiornamento dei parametri economici minimi delle prestazioni professionali psicologiche.
Nel definire i parametri sono stati adottati i seguenti criteri:
* Ampliamento dei settori di attività e delle tipologie di intervento previste;
* Rivalutazione dei parametri minimi del nomenclatore tariffario;
* Definizione di un parametro per gli incarichi contrattuali continuativi, sia in forma di rapporti di lavoro autonomo e di libera professione, sia di tipo consulenziale ripetuto nel tempo (con durata superiore alle 10 ore settimanali per 6 mesi e retribuzione fissata a 40 euro l’ora con riduzione massima del 25%).
* Estensione dei parametri agli iscritti alla sezione B dell’Albo.
Le modifiche riguardano i professionisti nell’ambito di: a) consulenza, sostegno psicologico, counseling; b) psicologia clinica; c) diagnosi psicologica; d) abilitazione e riabilitazione psicologica; e) psicoterapia; f) psicologia del lavoro, delle organizzazioni, della formazione e del marketing; g) psicologia dell’educazione, dell’orientamento e dell’apprendimento; h) psicologia di comunità; i) psicologia dello sport; l) psicologia del traffico e della mobilità; m) psicologia militare; n) psicologia giuridica e forense; o) psicologia penitenziaria; p) psicologia dell’emergenza e dell’urgenza; q) ruoli previsti dalla normativa in ambito universitario (PPV); r) settore delle tecniche psicologiche per i contesti organizzativi e del lavoro (sezione B); s) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B).
Si ricorda che l’equo compenso è valido SOLO per i rapporti di lavoro intrapresi con: imprese bancarie e assicurative e le società di loro proprietà, imprese con più di 50 lavoratori, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro, la pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Per maggiori informazioni, consultare i documenti ai seguenti link:
Proposta CNOP CLICCA QUI
Faq CNOP CLICCA QUI
News CNOP CLICCA QUI
Con la legge del 21 aprile 2023, il CNOP ha definito una proposta di aggiornamento dei parametri economici minimi delle prestazioni professionali psicologiche.
Nel definire i parametri sono stati adottati i seguenti criteri:
* Ampliamento dei settori di attività e delle tipologie di intervento previste;
* Rivalutazione dei parametri minimi del nomenclatore tariffario;
* Definizione di un parametro per gli incarichi contrattuali continuativi, sia in forma di rapporti di lavoro autonomo e di libera professione, sia di tipo consulenziale ripetuto nel tempo (con durata superiore alle 10 ore settimanali per 6 mesi e retribuzione fissata a 40 euro l’ora con riduzione massima del 25%).
* Estensione dei parametri agli iscritti alla sezione B dell’Albo.
Le modifiche riguardano i professionisti nell’ambito di: a) consulenza, sostegno psicologico, counseling; b) psicologia clinica; c) diagnosi psicologica; d) abilitazione e riabilitazione psicologica; e) psicoterapia; f) psicologia del lavoro, delle organizzazioni, della formazione e del marketing; g) psicologia dell’educazione, dell’orientamento e dell’apprendimento; h) psicologia di comunità; i) psicologia dello sport; l) psicologia del traffico e della mobilità; m) psicologia militare; n) psicologia giuridica e forense; o) psicologia penitenziaria; p) psicologia dell’emergenza e dell’urgenza; q) ruoli previsti dalla normativa in ambito universitario (PPV); r) settore delle tecniche psicologiche per i contesti organizzativi e del lavoro (sezione B); s) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B).
Si ricorda che l’equo compenso è valido SOLO per i rapporti di lavoro intrapresi con: imprese bancarie e assicurative e le società di loro proprietà, imprese con più di 50 lavoratori, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro, la pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Per maggiori informazioni, consultare i documenti ai seguenti link:
Proposta CNOP CLICCA QUI
Faq CNOP CLICCA QUI
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