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27/06/2022
E’ tempo di ECM!
immagine articolo E’ tempo di ECM! Gentile collega,
mancano sei mesi alla scadenza di questo primo triennio ECM obbligatorio per tutti gli psicologi iscritti all’Albo (2020-2021-2022). Ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 la normativa è cambiata e la condizione di obbligatorietà per la formazione continua decorre per tutti gli iscritti all’Albo.

Il triennio 2020-2021-2022 prevedeva inizialmente l’acquisizione di 150 ECM, attualmente scesi a 120 ECM per il dossier formativo di gruppo istituito dal CNOP: https://www.psy.it/dossier-formativo-di-gruppo-del-cnop
Il termine ultimo per completare i 120 crediti ECM è il 31 dicembre 2022.

Di seguito i corsi gratuiti dell’OPL che offrono crediti ECM:
https://www.opl.it/progetto/La-Formazione-Continua-ECM.php

Ultime novità:

La nuova autoformazione ECM: nella seduta del 24 marzo u.s. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e in tabella di seguito elencate: https://www.opl.it/public/files/18891-AutoformazioneECM_.pdf
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che il numero complessivo di crediti riconosciuti per questa tipologia di attività non può superare il 20% del personale obbligo formativo triennale.
Quindi se l’obbligo formativo individuale è pari a 120, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti ECM, se l'obbligo è inferiore l'autoformazione sarà riparametrata sempre col massimo del 20%.

Queste le nuove attività aggiunte come autoformazione: partecipazione come discente a webinar senza ECM, docenze a webinar senza ECM, intervisioni, supervisioni, docenze in dottorato, docenze in scuole di specializzazione in psicoterapia, docenze in master universitari, numero verde del Ministero per supporto Covid...

→Ricordiamo, solamente per coloro i quali già prima del 2020 si trovavano in una situazione di obbligatorietà ECM e che devono ancora completare i trienni formativi ECM pregressi (2014-2016 e 2017-2019), che scadrà questo 30 giugno la possibilità di spostare crediti ECM del triennio attuale sui due trienni precedenti. Per info: https://www.opl.it/come-fare-per/Completamento-dell-obbligo-formativo-del-triennio-2017-2019.php?t=789

Esenzione per pensionamento: se hai 70 anni troverai inserita sul profilo Cogeaps l’esenzione per pensionamento che solleva dall’obbligo di formazione continua ECM.
L’esenzione è applicata automaticamente.
  • Quando mantenerla? In caso di professionista in pensione con attività saltuaria entro un massimale di 5000 € annui.
  • Quando va tolta? In caso di espressa volontà nel voler svolgere formazione ECM o nel caso in cui non si è ancora effettivamente in pensione o nel caso in cui, nonostante in pensione, si eserciti saltuariamente oltre la soglia di 5000 € annui. Per approfondire: https://www.opl.it/come-fare-per/Novit-Esenzione-per-pensionamento.php?t=789

→ La certificabilità: quando un professionista è considerato “certificabile” per gli ECM? Quando matura crediti in armonia con la normativa vigente. Inviamo l’Introduzione agli ECM che riporta la tabella con le percentuali ammesse per ciascuna tipologia formativa: https://www.opl.it/public/files/18915-Introduzione_20220503.pdf


→ Ho dubbi, a chi mi rivolgo? Alla mail ecm@opl.it

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