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Torna all'elenco25/01/2019
Aggiornamenti in merito alle novità normative sulle figure del pedagogista, dell’educatore socio-pedagogico e dell’educatore socio-sanitario
A partire da una nota ufficiale del CNOP del 21/12/2018 forniamo a tutti gli iscritti un sintetico aggiornamento relativo al tanto dibattuto tema di Educatori e Pedagogisti.
Innanzitutto l’excursus storico. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1° gennaio 2018, all’articolo 1, commi 594-601, ha introdotto una nuova normativa relativa alle figure dell’educatore professionale socio-pedagogico, del pedagogista e dell’educatore professionale socio-sanitario (N.B.: il cosiddetto “DDL Iori” non fu mai approvato nei fatti e ciò che vige oggi sono soltanto degli stralci di tale DDL inseriti in altre Leggi). In sintesi, in questo primo passaggio normativo, le prime due figure (educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista) vengono riconosciute quali figure professionali che “operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi di vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale” (comma 594), mentre, per quanto concerne l’educatore socio-sanitario, il legislatore riprende integralmente quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998 n. 520, che regolamentava già ampiamente questa figura professionale (comma 596).
Chi può fare l’educatore o il pedagogista quindi? L’accesso a tali professioni è stato vincolato ad alcune determinate classi di laurea, tutte rientranti nel campo educativo e formativo e dunque con l’esclusione dal 2018 delle classi di laurea in Psicologia. Il legislatore, tuttavia, ha definito una disciplina transitoria, ovvero una serie di eccezioni temporanee in forza delle quali si consente di ottenere la qualifica professionale di educatore (socio-pedagogico) o pedagogista, a coloro che, pur sprovvisti del diploma di laurea in scienze dell’educazione, sono in possesso di determinati requisiti e/o acquisiscono formazione integrativa per almeno 60 CFU in area educazione/pedagogia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 597).
Purtroppo tali provvedimenti non hanno minimamente tenuto in considerazione le decine di migliaia di professionisti Psicologi che già lavoravano, con piena competenza, in tale settore.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha ritenuto necessario intervenire e ha formulato un quesito al Ministero della Salute, chiedendo di limitare le conseguenze, potenzialmente dannose per gli interessi della categoria e degli utenti/pazienti, di tale normativa. In particolare sono state sollevate criticità legate ai confini professionali, mal definiti in queste nuove normative, ("anche in quest’ambito si ricorda ai colleghi di segnalare sempre e comunque eventuali presunti abusi della professione, in particolare tutto ciò che può rientrare nella cosiddetta “pedagogia clinica” ove la stessa non fosse attività in capo ad uno psicologo iscritto all’Albo”) ed è stato chiesto di permettere agli iscritti all’Albo degli Psicologi di ottenere i crediti in questione, oltreché con la frequenza del corso, anche attraverso il riconoscimento curricolare e dell’esperienza professionale già svolta dagli Psicologi stessi in ambito educativo.
Il CNOP è tutt’ora in trattativa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute e speriamo, a brevissimo, di potervi comunicare l’esito positivo di una battaglia così importante, dovuta e legittima.
Infine, l’aggiornamento più recente riguarda l’ultima manovra finanziaria che ha introdotto delle novità per educatori e pedagogisti. Nonostante alcune informazioni scorrette circolate in rete, tali novità non riguardano e non toccano nulla di ciò che può essere di interesse per i Colleghi.
Accanto ai cambiamenti normativi, poiché molte Università hanno recentemente attivato dei corsi specifici per permettere a chi già lavora o verrebbe lavorare come educatore (anche se già Psicologo) di raggiungere i 60 CFU necessari con un costo medio variabile da 500 a 1500 EUR (dunque non certo ininfluente sulle scelte professionali dei Colleghi coinvolti) valuteremo la possibilità, con il CNOP o come OPL, di esplorare accordi specifici di convenzione al fine di abbassare i costi, massimizzare i riconoscimenti e facilitare l’accessibilità a questo servizio tampone.
Auspichiamo di potervi fornire a breve nuovi sviluppi e nuove informazioni su questa vicenda.
Innanzitutto l’excursus storico. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1° gennaio 2018, all’articolo 1, commi 594-601, ha introdotto una nuova normativa relativa alle figure dell’educatore professionale socio-pedagogico, del pedagogista e dell’educatore professionale socio-sanitario (N.B.: il cosiddetto “DDL Iori” non fu mai approvato nei fatti e ciò che vige oggi sono soltanto degli stralci di tale DDL inseriti in altre Leggi). In sintesi, in questo primo passaggio normativo, le prime due figure (educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista) vengono riconosciute quali figure professionali che “operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi di vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale” (comma 594), mentre, per quanto concerne l’educatore socio-sanitario, il legislatore riprende integralmente quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998 n. 520, che regolamentava già ampiamente questa figura professionale (comma 596).
Chi può fare l’educatore o il pedagogista quindi? L’accesso a tali professioni è stato vincolato ad alcune determinate classi di laurea, tutte rientranti nel campo educativo e formativo e dunque con l’esclusione dal 2018 delle classi di laurea in Psicologia. Il legislatore, tuttavia, ha definito una disciplina transitoria, ovvero una serie di eccezioni temporanee in forza delle quali si consente di ottenere la qualifica professionale di educatore (socio-pedagogico) o pedagogista, a coloro che, pur sprovvisti del diploma di laurea in scienze dell’educazione, sono in possesso di determinati requisiti e/o acquisiscono formazione integrativa per almeno 60 CFU in area educazione/pedagogia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 597).
Purtroppo tali provvedimenti non hanno minimamente tenuto in considerazione le decine di migliaia di professionisti Psicologi che già lavoravano, con piena competenza, in tale settore.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha ritenuto necessario intervenire e ha formulato un quesito al Ministero della Salute, chiedendo di limitare le conseguenze, potenzialmente dannose per gli interessi della categoria e degli utenti/pazienti, di tale normativa. In particolare sono state sollevate criticità legate ai confini professionali, mal definiti in queste nuove normative, ("anche in quest’ambito si ricorda ai colleghi di segnalare sempre e comunque eventuali presunti abusi della professione, in particolare tutto ciò che può rientrare nella cosiddetta “pedagogia clinica” ove la stessa non fosse attività in capo ad uno psicologo iscritto all’Albo”) ed è stato chiesto di permettere agli iscritti all’Albo degli Psicologi di ottenere i crediti in questione, oltreché con la frequenza del corso, anche attraverso il riconoscimento curricolare e dell’esperienza professionale già svolta dagli Psicologi stessi in ambito educativo.
Il CNOP è tutt’ora in trattativa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute e speriamo, a brevissimo, di potervi comunicare l’esito positivo di una battaglia così importante, dovuta e legittima.
Infine, l’aggiornamento più recente riguarda l’ultima manovra finanziaria che ha introdotto delle novità per educatori e pedagogisti. Nonostante alcune informazioni scorrette circolate in rete, tali novità non riguardano e non toccano nulla di ciò che può essere di interesse per i Colleghi.
Accanto ai cambiamenti normativi, poiché molte Università hanno recentemente attivato dei corsi specifici per permettere a chi già lavora o verrebbe lavorare come educatore (anche se già Psicologo) di raggiungere i 60 CFU necessari con un costo medio variabile da 500 a 1500 EUR (dunque non certo ininfluente sulle scelte professionali dei Colleghi coinvolti) valuteremo la possibilità, con il CNOP o come OPL, di esplorare accordi specifici di convenzione al fine di abbassare i costi, massimizzare i riconoscimenti e facilitare l’accessibilità a questo servizio tampone.
Auspichiamo di potervi fornire a breve nuovi sviluppi e nuove informazioni su questa vicenda.
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