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Nomenclatore

A partire dall’entrata in vigore della legge n. 27/2012, devono ritenersi abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Tuttavia, a scopo puramente indicativo, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia mette a disposizione di cittadini e professionisti un elenco degli articoli che rimandano ai principali adempimenti dello psicologo e in allegato la tabella con il tariffario.

ART. 1

1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli onorari indicati nell’allegata tabella A.
ART. 2
1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti, per quanto attiene il compenso professionale lo psicologo applicherà la tariffa di cui all’Allegato A, derogabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e, in ambito clinico, non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
ART. 3
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella A, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.
ART. 4
1. Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:
a)della complessità della prestazione richiesta;
b) dell’urgenza della prestazione;
c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.
2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento.
ART. 5
1. La vacazione è di un’ora o frazione di ora.
2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di sessanta euro per ciascuna delle vacazioni successive.
3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa giornata.
4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento.
ART. 6
1. Qualora l’esecuzione dell’incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal comune dove svolge la propria attività, oltre l’onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese direttamente connesse all’espletamento dell’incarico, sono dovute:
a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c)una indennità di trasferta da un minimo di cinque euro ad un massimo di quindici euro per ogni ora o frazione di ora per distanze inferiori a 100 Km, nonché da un minimo di tre euro ad un massimo di nove euro per ogni ora o frazione di ora per distanze superiori a 100 km. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.
ART. 7
1. Qualora l’incarico professionale sia stato conferito congiuntamente a più professionisti e questi non debbano svolgere per intero l’incarico affidato, il compenso complessivo è determinato sulla base di quello spettante al singolo professionista, aumentato del quaranta per cento per ciascuno dei componenti del collegio.
2. A ciascuno spetta il rimborso delle spese e delle indennità previste dal precedente articolo 6.
ART. 8
1. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.
ART. 9
1. Per ciascun incarico affidato al professionista, spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del dodici e mezzo per cento dell’onorario.
ART. 10
1. Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni.
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