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Valutazione neuropsicologica da parte di privati e centri non accreditati SSN
Può un centro/studio privato (non accreditato dal SSN) o uno psicologo libero professionista, fare una valutazione neuropsicologica valida ai fini della richiesta di invalidità civile, idoneità alla guida o richiesta porto d'armi?
Le commissioni mediche possono accettare valutazione redatte da privati oppure devono essere fatte da dipendenti o centri/studi accreditati dal servizio pubblico?
Lo Psicologo libero professionista può redigere e sottoscrivere una valutazione neuropsicologica ai fini della richiesta dell’invalidità civile, per l’idoneità alla guida e alla richiesta di porto d’armi ma, nell’attuale quadro normativo, siffatta certificazione, con poche eccezioni, può indirizzare, informare, stimolare ad un approfondimento, non vincolare il giudizio del valutatore (sanitario pubblico).
Di seguito un prospetto più dettagliato sulle tre diverse ipotesi che consente di meglio illustrare la risposta.
1. Invalidità civile
L’ espressione “certificato medico”, utilizzata in svariate leggi, decreti, circolari, va intesa come attestazione rilasciata da un professionista sanitario abilitato e, quindi, ricomprende anche quella rilasciata dallo psicologo.
L’art.11 della Legge 30 marzo 1971, n.118 (norme in favore dei mutilati e invalidi civili) prevede che alla domanda per il riconoscimento della condizione di invalido civile deve essere allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti, le relative diagnosi, le ripercussioni sulla efficienza psicofisica in relazione alla capacità lavorativa.
La disposizione non prevede che debba trattarsi di certificazione rilasciata da una struttura pubblica o accreditata ma, nella prassi, vengono presi in considerazione essenzialmente le certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche.
La ragione è presto detta:
- i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", assistiti da fede privilegiata, che fanno fede fino a querela di falso, in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale;
- i certificati rilasciati dai medici convenzionati (e presso le strutture convenzionate) sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
- i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità.
La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti: nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal sanitario con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione il sanitario con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività.
Sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto che siano redatti nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Davanti alla Commissione va esibita tutta la documentazione sanitaria riferita alle patologie di cui risulta affetto il richiedente e attestate dalla certificazione allegata alla domanda: relazioni cliniche dello specialista di patologia, esami strumentali e scale di valutazione tali da comprovare nell’attualità il quadro clinico del paziente e il conseguente danno funzionale.
In tale contesto lo psicologo libero professionista o il centro/studio privato può rilasciare, su iniziativa del richiedente o su richiesta della Commissione, una valutazione neuropsicologica, informazioni qualificate la cui valutazione è rimessa al giudizio discrezionale della medesima Commissione.
2. Patente di guida.
In Italia Il rilascio della patente non prevede l’obbligo della ‘valutazione psicologica’ come, invece, accade in altri Stati (Spagna, Austria, Olanda).
Nel nostro ordinamento solo se il medico legale ritiene indispensabile un approfondimento psicodiagnostico, può essere disposto l’invio allo psicologo (art. 128 del Codice della Strada).
Di regola la procedura per l’accertamento dei requisiti psicofisici si esaurisce per tutti nel certificato rilasciato dal medico di medicina generale, che dovrebbe conoscere la storia clinica, ma non necessariamente l’assetto di personalità o gli stili di vita o i comportamenti a rischio.
Il D.M. 15 settembre 1995, che ha rivisto i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze e attestati aeronautici, prevede invece un intervento specifico degli psicologi.
L’allegato al DM prevede testualmente che “[...] b) Se una valutazione psicologica e' indicata gli Organi competenti per le visite mediche straordinarie dovranno avvalersi di uno psicologo. (c) Lo psicologo dovrà fornire agli Organi competenti per le visite mediche straordinarie un dettagliato rapporto scritto con la sua opinione ed i suoi suggerimenti”. Il paragrafo 17 p.to B del DM del 1995 ha previsto che “La completa valutazione psicologica include un insieme di dati biografici, la valutazione dell'attitudine, tests della personalità ed intervista psicologica. I seguenti aspetti devono essere indagati: (a) biografia (b) attitudini operazionali (c) fattori personologici [...]”.
3. Armi
Il rilascio della licenza al porto d’armi per uso sportivo o di difesa personale è subordinato alla esibizione di un certificato medico di idoneità (L. 6 marzo 1987, n. 89 e s.m.i.).
I requisiti psicofisici minimi sono indicati nel D.M. 28 aprile 1998, che individua nel medico certificatore (degli Uffici medico legali o dei distretti sanitari delle USL o delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato) il responsabile di tutta la procedura, che deve prescrivere tutti gli accertamenti specifici che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Il decreto non specifica gli specialisti ai quali fare l’invio e anche in questi casi si sono registrate nella varie aziende sanitarie procedure diverse, raramente prevedendo un doppio invio separato allo psichiatra e allo psicologo, dai quali il medico certificatore riceverà attestazioni separate.
CONCLUSIONI.
Il sintetico prospetto sopra riportato dimostra che, salvo qualche eccezione, la certificazione dello psicologo è espressamente richiesta – con la conseguente rilevanza ai fini della licenza, nulla osta, beneficio - solo in pochi casi.
Prassi comune e consolidata delle Commissioni o del medico certificatore è quella di richiedere, a sostegno ma anche a verifica delle dichiarazioni del richiedente, accertamenti diagnostici specialistici e strumentali, relativi agli stati patologici invalidanti, da eseguire presso pubbliche strutture. Fra questi rientrano anche quelli relativi all’’apparato psichico’ di cui si occupano a diverso titolo il neurologo, lo psichiatra e lo psicologo.
Lo psicologo ha, sul piano giuridico, la stessa potestà di certificazione del medico in quanto anch’egli è pubblico ufficiale (art. 357 C.P.) o incaricato di pubblico servizio (art.358 C.P.) se dipendente o a contratto determinato del SSN, o persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) se agisce in attività libero-professionale.
L’attività di certificazione, in senso lato, è intrinseca all’attività di pubblico ufficiale, anche se in campo sanitario la natura degli atti (=oggetto e valore dei singoli certificati e attestati) è in genere stabilita da norme specifiche di riferimento, che puntualizzano gli ambiti dichiarativi, assegnano specifico valore al contenuto dei vari certificati, ne formalizzano aspetto e contenuto.
Ne è derivata pertanto una varietà di atti (circa 70 le tipologie di certificazione sanitaria), alcuni obbligatori altri facoltativi, con finalità diverse e con diversi gradi di responsabilità penale e/o amministrativa per l’estensore (cfr. Le certificazioni psicologiche nelle aziende sanitarie a cura di P. Bozzaro- AUPI Sicilia).
In conclusione, nell’attuale quadro normativo, lo psicologo possiede un ventaglio molto più ridotto di attività di certificazione rispetto al medico sebbene sul piano scientifico, legale, amministrativo abbia analogo valore.
Per quanto concerne la certificazione prodotta dai psicologi liberi professionisti si tratta di attestazioni che hanno un valore integrativo rispetto a quella prodotta dai professionisti pubblici dipendenti, convenzionati ovvero che operino presso strutture accreditate.
Quindi, lo psicologo libero professionista o il centro/studio privato può rilasciare una valutazione neuropsicologica, ma si tratta di informazioni qualificate che possono costituire un ulteriore elemento di conoscenza la cui valutazione è rimessa al giudizio discrezionale dell’apposita Commissione o del medico valutatore.
Le commissioni mediche possono accettare valutazione redatte da privati oppure devono essere fatte da dipendenti o centri/studi accreditati dal servizio pubblico?
Lo Psicologo libero professionista può redigere e sottoscrivere una valutazione neuropsicologica ai fini della richiesta dell’invalidità civile, per l’idoneità alla guida e alla richiesta di porto d’armi ma, nell’attuale quadro normativo, siffatta certificazione, con poche eccezioni, può indirizzare, informare, stimolare ad un approfondimento, non vincolare il giudizio del valutatore (sanitario pubblico).
Di seguito un prospetto più dettagliato sulle tre diverse ipotesi che consente di meglio illustrare la risposta.
1. Invalidità civile
L’ espressione “certificato medico”, utilizzata in svariate leggi, decreti, circolari, va intesa come attestazione rilasciata da un professionista sanitario abilitato e, quindi, ricomprende anche quella rilasciata dallo psicologo.
L’art.11 della Legge 30 marzo 1971, n.118 (norme in favore dei mutilati e invalidi civili) prevede che alla domanda per il riconoscimento della condizione di invalido civile deve essere allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti, le relative diagnosi, le ripercussioni sulla efficienza psicofisica in relazione alla capacità lavorativa.
La disposizione non prevede che debba trattarsi di certificazione rilasciata da una struttura pubblica o accreditata ma, nella prassi, vengono presi in considerazione essenzialmente le certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche.
La ragione è presto detta:
- i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", assistiti da fede privilegiata, che fanno fede fino a querela di falso, in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale;
- i certificati rilasciati dai medici convenzionati (e presso le strutture convenzionate) sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
- i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità.
La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti: nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal sanitario con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione il sanitario con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività.
Sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto che siano redatti nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Davanti alla Commissione va esibita tutta la documentazione sanitaria riferita alle patologie di cui risulta affetto il richiedente e attestate dalla certificazione allegata alla domanda: relazioni cliniche dello specialista di patologia, esami strumentali e scale di valutazione tali da comprovare nell’attualità il quadro clinico del paziente e il conseguente danno funzionale.
In tale contesto lo psicologo libero professionista o il centro/studio privato può rilasciare, su iniziativa del richiedente o su richiesta della Commissione, una valutazione neuropsicologica, informazioni qualificate la cui valutazione è rimessa al giudizio discrezionale della medesima Commissione.
2. Patente di guida.
In Italia Il rilascio della patente non prevede l’obbligo della ‘valutazione psicologica’ come, invece, accade in altri Stati (Spagna, Austria, Olanda).
Nel nostro ordinamento solo se il medico legale ritiene indispensabile un approfondimento psicodiagnostico, può essere disposto l’invio allo psicologo (art. 128 del Codice della Strada).
Di regola la procedura per l’accertamento dei requisiti psicofisici si esaurisce per tutti nel certificato rilasciato dal medico di medicina generale, che dovrebbe conoscere la storia clinica, ma non necessariamente l’assetto di personalità o gli stili di vita o i comportamenti a rischio.
Il D.M. 15 settembre 1995, che ha rivisto i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze e attestati aeronautici, prevede invece un intervento specifico degli psicologi.
L’allegato al DM prevede testualmente che “[...] b) Se una valutazione psicologica e' indicata gli Organi competenti per le visite mediche straordinarie dovranno avvalersi di uno psicologo. (c) Lo psicologo dovrà fornire agli Organi competenti per le visite mediche straordinarie un dettagliato rapporto scritto con la sua opinione ed i suoi suggerimenti”. Il paragrafo 17 p.to B del DM del 1995 ha previsto che “La completa valutazione psicologica include un insieme di dati biografici, la valutazione dell'attitudine, tests della personalità ed intervista psicologica. I seguenti aspetti devono essere indagati: (a) biografia (b) attitudini operazionali (c) fattori personologici [...]”.
3. Armi
Il rilascio della licenza al porto d’armi per uso sportivo o di difesa personale è subordinato alla esibizione di un certificato medico di idoneità (L. 6 marzo 1987, n. 89 e s.m.i.).
I requisiti psicofisici minimi sono indicati nel D.M. 28 aprile 1998, che individua nel medico certificatore (degli Uffici medico legali o dei distretti sanitari delle USL o delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato) il responsabile di tutta la procedura, che deve prescrivere tutti gli accertamenti specifici che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Il decreto non specifica gli specialisti ai quali fare l’invio e anche in questi casi si sono registrate nella varie aziende sanitarie procedure diverse, raramente prevedendo un doppio invio separato allo psichiatra e allo psicologo, dai quali il medico certificatore riceverà attestazioni separate.
CONCLUSIONI.
Il sintetico prospetto sopra riportato dimostra che, salvo qualche eccezione, la certificazione dello psicologo è espressamente richiesta – con la conseguente rilevanza ai fini della licenza, nulla osta, beneficio - solo in pochi casi.
Prassi comune e consolidata delle Commissioni o del medico certificatore è quella di richiedere, a sostegno ma anche a verifica delle dichiarazioni del richiedente, accertamenti diagnostici specialistici e strumentali, relativi agli stati patologici invalidanti, da eseguire presso pubbliche strutture. Fra questi rientrano anche quelli relativi all’’apparato psichico’ di cui si occupano a diverso titolo il neurologo, lo psichiatra e lo psicologo.
Lo psicologo ha, sul piano giuridico, la stessa potestà di certificazione del medico in quanto anch’egli è pubblico ufficiale (art. 357 C.P.) o incaricato di pubblico servizio (art.358 C.P.) se dipendente o a contratto determinato del SSN, o persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) se agisce in attività libero-professionale.
L’attività di certificazione, in senso lato, è intrinseca all’attività di pubblico ufficiale, anche se in campo sanitario la natura degli atti (=oggetto e valore dei singoli certificati e attestati) è in genere stabilita da norme specifiche di riferimento, che puntualizzano gli ambiti dichiarativi, assegnano specifico valore al contenuto dei vari certificati, ne formalizzano aspetto e contenuto.
Ne è derivata pertanto una varietà di atti (circa 70 le tipologie di certificazione sanitaria), alcuni obbligatori altri facoltativi, con finalità diverse e con diversi gradi di responsabilità penale e/o amministrativa per l’estensore (cfr. Le certificazioni psicologiche nelle aziende sanitarie a cura di P. Bozzaro- AUPI Sicilia).
In conclusione, nell’attuale quadro normativo, lo psicologo possiede un ventaglio molto più ridotto di attività di certificazione rispetto al medico sebbene sul piano scientifico, legale, amministrativo abbia analogo valore.
Per quanto concerne la certificazione prodotta dai psicologi liberi professionisti si tratta di attestazioni che hanno un valore integrativo rispetto a quella prodotta dai professionisti pubblici dipendenti, convenzionati ovvero che operino presso strutture accreditate.
Quindi, lo psicologo libero professionista o il centro/studio privato può rilasciare una valutazione neuropsicologica, ma si tratta di informazioni qualificate che possono costituire un ulteriore elemento di conoscenza la cui valutazione è rimessa al giudizio discrezionale dell’apposita Commissione o del medico valutatore.
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