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Sull'uso del termine ESPERTO
La Legge (art. 2 L.248/2006) affida alla pubblicità il compito di garantire all’utente/cliente la possibilità di scegliere il professionista corrispondente alle esigenze del caso specifico.
Per questo motivo la Legge richiede che l’informazione obbedisca ai criteri della trasparenza e veridicità del messaggio. Il rispetto di tali criteri è verificato dall’Ordine territorialmente competente, in relazione agli artt. 2, 39 e 40 del Codice Deontologico.
In linea con la previsione legislativa, l’Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali, approvato dal CNOP il 25/05/2007, ribadisce che la pubblicità va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività.
Nello specifico, l’Atto di indirizzo prevede che non è consentito utilizzare il termine esperto in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.
La pubblicità informativa può indicare i titoli di studio, ai sensi della L. n.34/1990, del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 (art.4 Atto di indirizzo).
Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione A dell’albo <<può inoltre pubblicizzare: l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc. In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area>> (art. 5, comma 2, lett. a).
L’Atto di indirizzo del CNOP è stato recepito dall’OPL con delibera n.174/07 del 19/07/2007.
L’OPL, con delibera n.246/10, ha previsto alcune note orientative, prevedendo la possibilità, per l’iscritto alla Sezione A dell’Albo, di “pubblicizzare il contesto professionale e l’area di intervento”.
Per questo motivo la Legge richiede che l’informazione obbedisca ai criteri della trasparenza e veridicità del messaggio. Il rispetto di tali criteri è verificato dall’Ordine territorialmente competente, in relazione agli artt. 2, 39 e 40 del Codice Deontologico.
In linea con la previsione legislativa, l’Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali, approvato dal CNOP il 25/05/2007, ribadisce che la pubblicità va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività.
Nello specifico, l’Atto di indirizzo prevede che non è consentito utilizzare il termine esperto in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.
La pubblicità informativa può indicare i titoli di studio, ai sensi della L. n.34/1990, del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 (art.4 Atto di indirizzo).
Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione A dell’albo <<può inoltre pubblicizzare: l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc. In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area>> (art. 5, comma 2, lett. a).
L’Atto di indirizzo del CNOP è stato recepito dall’OPL con delibera n.174/07 del 19/07/2007.
L’OPL, con delibera n.246/10, ha previsto alcune note orientative, prevedendo la possibilità, per l’iscritto alla Sezione A dell’Albo, di “pubblicizzare il contesto professionale e l’area di intervento”.
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D.L. n.39 del 04/03/2014
L. 7 agosto 1990, n.241
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