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28/06/2023
PROROGA E NUOVI REQUISITI PER GLI STUDI PROFESSIONALI
immagine articolo PROROGA E NUOVI REQUISITI PER GLI STUDI PROFESSIONALI Care colleghe e colleghi,

è con soddisfazione che vi informiamo della pubblicazione di una nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia che ha per tema la “Regolarizzazione degli studi professionali esistenti di psicologia e psicoterapia”.
Si tratta di un provvedimento importante, frutto del costante lavoro di interlocuzione dell’Ordine, nella persona del Vicepresidente Davide Baventore, con i funzionari della Direzione Generale Welfare.

La nota regionale fissa un nuovo termine per regolarizzarsi con la comunicazione di inizio attività (CIA) che adesso è individuato nel 31/12/2023.
(Se vuoi recuperare le news precedenti sul tema degli studi professionali puoi consultare i seguenti link: 1 - 2 - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9)

Ma non è solo questa la novità importante poiché alla nota regionale è allegato un documento che contiene una serie di indicazioni e specifiche sul tema della comunicazione di inizio attività, che rispondono alle esigenze di semplificazione che l'OPL ha posto all’attenzione di Regione.

Alcuni dei punti rilevanti contenuti nell’allegato:


ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO TRA OPL E REGIONE
  • viene formalmente istituito tra l'Ordine e la Regione un tavolo di lavoro sul tema degli studi professionali che ci permetterà di proseguire ulteriormente nel definire gli adempimenti necessari per la CIA e risolvere le fattispecie più complesse;

REQUISITI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

  • i requisiti strutturali per gli studi professionali (prima variamente interpretati dalla singole ATS) vengono ricondotti agli ordinari requisiti di agibilità e regolarità edilizia dell’immobile;
  • inoltre viene ribadito il fatto che per la CIA non è necessario allegare la planimetria, la quale può essere sostituita dalla descrizione dei locali e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Qualora il professionista sia in possesso di una planimetria (di solito è presente negli atti di rogito o facilmente reperibile presso il proprio locatore) la psicologa/o può volontariamente inviarla all'ATS senza necessità che si tratti dell’originale e senza necessità di asseverazione.
  • per la prima volta si esplicita che la sala d'attesa potrebbe non essere necessaria, un elemento da valutare in funzione  delle “modalità di ricevimento ed organizzazione del lavoro” purché in ogni caso venga garantita la privacy è un'adeguata accoglienza per i pazienti;

ESERCIZIO ONLINE DELLA PROFESSIONE

  • per la prima volta viene specificamente prevista la possibilità che un professionista eserciti esclusivamente online, in questo caso la comunicazione di inizio attività rimane obbligatoria ma non c'è necessità del rispetto di alcun requisito particolare;

EQUIPE DSA

  • viene ribadito che nel caso di studi che ospitano più professionisti (senza vincolo di subordinazione) la CIA può essere effettuata da un solo professionista allegando l'elenco degli altri professionisti che lavorano all'interno della stessa struttura;
  • nel caso delle équipe DSA  che lavorano nello stesso studio, e limitatamente alla sola attività di certificazione dei DSA, viene prevista la possibilità che il responsabile dell'équipe possa effettuare la CIA per tutti i professionisti dell'équipe;
  • l’attività di équipe per la certificazione dei DSA presso uno stesso studio non comporta la riconducibilità della struttura al contesto ambulatoriale e alla relativa e più gravosa disciplina autorizzativa;

USO PROMISCUO DELL’ABITAZIONE COME STUDIO PROFESSIONALE

  • come già contemplato dalla normativa fiscale viene esplicitamente prevista la possibilità dell'uso promiscuo dell'abitazione come studio purché i locali dedicati all'attività professionale siano ad uso esclusivo;

ELIMINAZIONE DELLA EQUIPARAZIONE TRA STUDIO PROFESSIONALE E AMBULATORIO

  • viene eliminato ogni riferimento al “Regolamento di igiene tipo” di Regione Lombardia, in passato applicato agli studi professionali degli psicologi (e dal quale derivavano quelle richieste - che da subito abbiamo denunciato come incoerenti con la nostra professione - quali le pareti lavabili, il lavandino a comando non manuale, eccetera);

Ricordiamo a tutti i colleghi che per informazioni sulla modulistica, sui requisiti, sulle modalità sulla presentazione della Comunicazione di Inizio Attività, è necessario contattare direttamente gli uffici dell'ATS territoriale di riferimento, poiché quest'ultima è l'ente competente per l'accoglimento e l'elaborazione delle CIA.L'OPL è intervenuto con Regione in rappresentanza degli iscritti e grazie a questo intervento sono state ottenute le note regionali che fanno chiarezza sui requisiti per gli studi, ma è utile sottolineare che l'OPL non ha alcuna titolarità rispetto alle Comunicazioni di Inizio Attività né può certificare che uno studio professionale è o non è in regola con le richieste regionali.

Vi chiediamo quindi di inviarci solo e soltanto segnalazione di quei casi nei quali le richieste dell'ATS risultano palesemente in contraddizione con le note regionali.

A breve vorremmo organizzare un evento online nel quale raccogliere le esigenze degli iscritti da portare al tavolo di lavoro con Regione e rispondere alle domande, consigliamo quindi di leggere sempre le newsletter dell’OPL (nel caso non la riceveste scrivete a segreteria@opl.it) per rimanere informati.
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